Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12869/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato o comunque pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. con due censure. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, ma la doglianza era formulata in modo del tutto generico, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione di merito. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i giudici di appello avessero correttamente fondato il diniego sull'assenza di elementi positivi favorevoli alla mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, il difetto di specificità, poiché le critiche non erano correlate alle ragioni poste a base della decisione impugnata; quanto al secondo, ha ritenuto legittima la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, essendo sufficiente il richiamo alla mancanza di elementi di segno positivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    È il reato per cui è stata affermata la responsabilità in sede di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso contro la condanna.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando il giudice di merito ha dato congruo rilievo all'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è stata ricondotta al difetto di specificità dei motivi di ricorso, in particolare per la formulazione generica delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 542 c.p.p.

    non determinabile

  • art. 591 c.p.p.

    difetto di specificità dei motivi

    Il ricorso è inammissibile quando non esplicita e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando le censure non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano ad affermazioni generiche.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le doglianze, così da consentire alla Corte di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico ma congruo con il semplice riferimento all'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.