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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40611/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la custodia in carcere per reati ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ricettazione e detenzione di arma clandestina. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto che sulla sussistenza delle esigenze cautelari si fosse formato giudicato (per un precedente giudizio in Cassazione), sicché non avrebbe esaminato elementi sopravvenuti e favorevoli alla difesa (giovane età, tempo trascorso, autorizzazione ad attività lavorativa e il fatto che l'indagato aveva già osservato gli arresti domiciliari senza violazioni). Il ricorrente sosteneva che non si era formato giudicato cautelare poiché, nel procedimento davanti alla Cassazione, la difesa aveva rinunciato al relativo motivo per essere ignara dell'impugnazione del PM.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che non si è formato il giudicato cautelare in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, atteso che il ricorrente aveva effettivamente rinunciato al motivo relativo agli arresti domiciliari nella sentenza di Sez.2 n.22991 del 17/04/2024. Ha quindi ritenuto che il Tribunale del riesame abbia errato sia sul piano giuridico (accertando una preclusione inesistente) sia sul piano di merito per avere omesso un esame complessivo degli elementi favorevoli sopravvenuti, quali il rispetto degli arresti domiciliari e le circostanze personali. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Messina (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.), indicando che nel nuovo esame il Tribunale dovrà valutare comparativamente tutti gli elementi rilevanti in ordine all'attualità e all'adeguatezza delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Individua il reato di illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ricorda che sulla base dei fatti contestati erano state ritenute esigenze cautelari fondate sui reati ex art. 73, ma che tale valutazione deve comunque confrontarsi con elementi sopravvenuti relativi all'attualità delle esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma richiamata per la competenza al rinvio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio conformemente a tale disposizione

  • Sez.3, n. 535 del 1/12/2010 (Trincas, Rv. 249128)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui l'inammissibilità o la rinuncia all'impugnazione non producono, come la mancata impugnazione, le preclusioni derivanti dal 'giudicato cautelare'; la Corte richiama tale principio per escludere la formazione del giudicato nel caso di rinuncia

  • Sez.2, n. 22991 del 17/04/2024

    Decisione di merito che attesta che il ricorrente aveva effettivamente rinunciato al motivo relativo agli arresti domiciliari in Cassazione; la Corte usa tale accertamento per escludere il giudicato cautelare

  • Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021 (D'Ippolito, Rv. 282292)

    Giurisprudenza richiamata sul perimetro del controllo in sede di appello cautelare: il tribunale d'appello non deve riesaminare integralmente le condizioni legittimanti la misura, ma deve valutare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza e può tener conto di fatti nuovi o sopravvenuti idonei a modificare il quadro cautelare

Massime di principio

  • La rinuncia al motivo in Cassazione non equivale automaticamente a formazione del giudicato cautelare: l'inammissibilità o la rinuncia non producono le preclusioni tipiche del giudicato cautelare
  • In sede di riesame/appello cautelare il giudice deve valutare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, ma può e deve tener conto di fatti nuovi o sopravvenuti che incidono sull'attualità e sull'adeguatezza delle esigenze cautelari
  • Il rispetto delle prescrizioni durante una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) è un elemento sopravvenuto rilevante che il giudice deve prendere in considerazione nella valutazione dell'eventuale aggravamento della misura
  • Elementi personali dell'indagato (giovane età, tempo trascorso dai fatti, attività lavorativa autorizzata) devono essere comparati con gli indici di gravità della condotta: la decisione cautelare deve motivare perché tali elementi non escludono o non attenuano l'esigenza della custodia in carcere
  • L'appello cautelare non consente un riesame libero e totale della prova, ma non impedisce l'esame di fatti sopravvenuti che riguardano l'attualità delle esigenze cautelari

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