Cassazione Civile, Ordinanza n. 20547/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con relative accettazioni, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non si provvede sulle spese processuali e che l'estinzione esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una lite in tema di distanze legali tra fabbricati: il giudice di rinvio aveva condannato la società costruttrice al risarcimento del danno per avere edificato un fabbricato a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, aveva inoltre affermato l'efficacia della decisione di primo grado di arretramento del fabbricato anche nei confronti dell'acquirente di una porzione dell'immobile, e aveva regolato le spese dell'intero giudizio. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro tale decisione; la società ha resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi. Successivamente, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce, sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di mandato speciale. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
In caso di adesione alla rinuncia non deve pronunciarsi sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, quando entrambe siano accettate dalle controparti con atto sottoscritto dai difensori muniti di mandato speciale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di adesione alla rinuncia non si provvede alla regolazione delle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
Come è indicizzato
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