Cassazione Penale, Sentenza n. 1129/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, ricoverato in ospedale e presente in videoconferenza in evidente cattive condizioni; il difensore ha denunciato la violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e ha chiesto il rinvio per legittimo impedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 586 c.p.p., per cui le ordinanze prese negli atti preliminari sono impugnabili, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso. Inoltre il GIP ha correttamente rilevato l'assenza di adeguata documentazione comprovante l'impedimento e ha acquisito la dichiarazione dell'imputato, resasi presente in collegamento, con la quale questi ha espressamente rinunciato a comparire; secondo giurisprudenza consolidata chi rinuncia espressamente non può poi invocare il legittimo impedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la procedura telematica e la mancata concessione del rinvio quando l'imputato era in ospedale; la Corte non ha ritenuto che l'uso della videoconferenza, di per sé, esoneri dall'onere di documentare un legittimo impedimento.
Principio che le ordinanze emesse negli atti preliminari o nel dibattimento sono impugnabili, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; norma sulla quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Citato come esempio di provvedimento che costituisce eccezione alla regola dell'art. 586 (sospensione del processo per controversia civile/amm. di speciale complessità), essendo immediatamente impugnabile.
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
Norma emergenziale che ha consentito la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale depositata in questa causa; richiamata in sede di udienza come atto di parte pubblica.
Giurisprudenza - Sez. 2, Sentenza n. 32033 del 12/06/2003 (Rv. 226258)
Principio secondo cui non è impugnabile il provvedimento che dichiari la contumacia anziché disporre il rinvio se il difensore non ha fornito adeguata documentazione dell'impedimento.
Giurisprudenza - Sez. 6, Sentenza n. 17137 del 11/04/2013 (Rv. 256248)
Principio per cui l'imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire non può successivamente invocare l'applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento.
Massime di principio
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento devono essere corredate da adeguata documentazione (certificati medici, referti) per essere accolte; l'assenza di prove scritte consente al giudice di rigettare la richiesta.
- La presenza dell'imputato in videoconferenza non garantisce automaticamente il riconoscimento di un impedimento: lo stato di salute deve essere documentalmente comprovato se si chiede il rinvio.
- Se l'imputato, anche mediante domanda del giudice, dichiara espressamente di rinunciare a comparire, non potrà poi invocare il legittimo impedimento per contestare decisioni processuali conseguenti a quella rinuncia.
- Molte ordinanze prese in fase preliminare sono impugnabili solo con l'appello contro la sentenza (art. 586 c.p.p.); pertanto la forma di impugnazione scelta dal difensore deve rispettare i termini e le modalità previste dalla legge.
- Il difensore, in presenza di un imputato effettivamente incapace di partecipare, deve tempestivamente produrre prova documentale e sollevare formalmente l'eccezione in udienza per preservare il diritto al rinvio.
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