Cassazione Penale, Ordinanza n. 18345/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso, presentato dal difensore, era articolato su motivi già dedotti in appello e mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del compendio fattuale. In particolare, il primo motivo contestava la natura stupefacente della sostanza sequestrata, sostenendo in sostanza che non vi fossero elementi sufficienti per ritenerla droga; veniva inoltre censurato il diniego dell'attenuante del fatto di speciale tenuità/di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché volte a ottenere una rivisitazione del merito e perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative dei motivi di appello e non proponessero questioni di legittimità, ma una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logicamente coerente, fondata su corretti criteri inferenziali e su massime di अनुभवienza condivisibili, in particolare quanto alla qualificazione della sostanza come eroina (color test positivo, modalità di occultamento, contesto di rinvenimento e precedenti attività di osservazione). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
È richiamato come attenuante la cui concessione è stata negata dal giudice di merito; la Corte di cassazione afferma che il relativo giudizio di diniego, se non manifestamente illogico, non è sindacabile in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e che solleciti una rivalutazione del fatto e della prova, poiché tale verifica spetta esclusivamente al giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sulla natura stupefacente della sostanza è insindacabile in cassazione quando sia fondata su elementi logici convergenti, quali esiti di color test, modalità di occultamento del reperto e contesto complessivo del rinvenimento.
- Il diniego di un'attenuante richiede, per essere censurabile in sede di legittimità, un vizio di manifesta illogicità della motivazione; in mancanza, la valutazione resta riservata al giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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