Cassazione Civile, Ordinanza n. 03146/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa contro una società che ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo la nullità del pignoramento e l'impignorabilità del bene staggito nella sua interezza, perché una parte del fabbricato sarebbe stata edificata su terreno di proprietà di un terzo. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di interesse ad agire e ha condannato l'opponente anche per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile il gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per avere la corte d'appello pronunciato l'inammissibilità con ordinanza resa a distanza di tempo dall'udienza e senza contraddittorio effettivo; (2) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e vizio motivazionale per mancata adeguata motivazione sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello; (3) violazione delle norme sull'esecuzione forzata e dell'art. 100 c.p.c. per avere escluso l'interesse ad agire dell'opponente, sostenendo invece che l'esistenza di irregolarità edilizie e la possibile responsabilità verso l'aggiudicatario avrebbero reso attuale l'interesse; (4) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria, ritenuta ingiustificata e basata su un'erronea identificazione del soggetto che aveva già agito in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. può essere pronunciata anche in udienza diversa da quella ex art. 350 c.p.c., purché prima della trattazione nel merito e nel contraddittorio delle parti; ha però dichiarato inammissibile la doglianza sul mancato contraddittorio per difetto di specifica riproduzione del verbale d'udienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vizio processuale proprio dell'ordinanza, ma un vizio motivazionale non sindacabile con ricorso autonomo contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Il terzo motivo è stato respinto perché la giurisprudenza consolidata esclude che il debitore esecutato possa opporsi all'esecuzione deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, mancando in tal caso l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi di pignoramento di bene indiviso. Il quarto motivo è stato respinto perché l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto in modo ammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con atto del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione non è esperibile dal debitore per dedurre la non proprietà del bene pignorato, in difetto di interesse ad agire.
La condanna per lite temeraria è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
L'interesse ad agire manca quando l'opponente non ricava utilità giuridica dalla dedotta impugnazione dell'esecuzione.
L'inammissibilità dell'appello per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento può essere dichiarata dal collegio nei limiti processuali indicati dalla giurisprudenza.
La questione di inammissibilità deve essere sottoposta tempestivamente alle parti; il contraddittorio è inteso in senso non formalistico, purché le parti siano poste in condizione di interloquire.
L'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. può essere resa anche in udienza anteriore a quella di trattazione dell'appello, purché prima dell'esame del merito.
art. 111, comma 7, Cost.
È ammesso ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello solo per vizi propri di violazione di norme processuali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura che dipenda da un atto del processo deve riprodurne il contenuto necessario nel ricorso; la mera allegazione dell'atto non basta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il debitore esecutato non ha interesse ad agire per contestare il pignoramento deducendo che il bene appartiene, in tutto o in parte, a un terzo, poiché tale doglianza non gli procura una utilità giuridicamente apprezzabile.
- Nell'espropriazione immobiliare di un bene indiviso, l'eventuale omissione dell'indicazione della quota di proprietà del comproprietario debitore non comporta di per sé l'inesistenza del pignoramento.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. deve intervenire prima della trattazione nel merito e nel rispetto del contraddittorio, inteso però in senso sostanziale e non necessariamente formalizzato.
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su atti o verbali del processo devono essere specificamente riprodotte o localizzate, non essendo sufficiente il loro mero richiamo o deposito.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria è una valutazione di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo ammissibile.
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