Sentenza del 04/02/2025 n. 422 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello del Comune avverso la sentenza della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della X s.p.a. contro avvisi e sollecito di pagamento della TARI per gli anni 2015-2017. Questioni giuridiche: corretta interpretazione delle norme TARI (art.1 commi 641, 642, 649, 657 L.147/2013), esclusione o riduzione della superficie imponibile per aree dove si producono rifiuti speciali/assimilati, inquadramento tariffario di specifiche aree (uffici) e questioni regolamentari (artt.10 e 25 Regolamento TARI del Comune di Bari). X s.p.a. resistendo ha chiesto il rigetto e ha proposto appello incidentale per la riclassificazione degli uffici in categoria 25; entrambe le parti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale/ comunitaria delle norme applicabili.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente l'appello principale del Comune limitatamente a riconoscere l'esenzione TARI per la sola area 'MENSA' di mq.342,00 (cessata attività e inutilizzata alla data del sopralluogo). Per il resto ha confermato gli atti impugnati: la tassa è dovuta per le altre aree (in particolare uffici e reparto ortofrutta) e la riduzione già applicata dal Comune per l'ipermercato è ritenuta corretta nei limiti accertati dal CTU. L'appello incidentale della X s.p.a. volto alla riclassificazione degli uffici da categoria 11 a 25 è stato rigettato per mancanza di prova di autonoma distinzione dell'area uffici. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale per questioni di legittimità costituzionale/UE per assenza di adeguata motivazione. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art.1, commi 641, 642, 649 e 657, Legge n.147/2013
La TARI è dovuta per la disponibilità delle aree che producono rifiuti; il comma 649 esclude dalla superficie assoggettabile la parte dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché il produttore dimostri l'avvenuto trattamento secondo normativa. Per rifiuti assimilati il Comune può prevedere riduzioni proporzionali alle quantità recuperate. L'onere di prova circa l'esistenza del presupposto per l'esenzione o riduzione grava sul contribuente.
art.226, comma 2, D.Lgs. n.152/2006
Rilevanza nel distinguere rifiuti urbani da speciali e nel regime di responsabilità/smaltimento: utile alla valutazione se determinati rifiuti rientrano nella nozione che esclude la superficie dalla TARI quando vengono smaltiti a cura del produttore.
artt.10 e 25, Regolamento TARI del Comune di Bari
Il Regolamento comunale disciplina modalità operative per applicare riduzioni/coefficiente di riduzione e le regole di classificazione delle superfici; il contribuente deve comunicare e provare i presupposti per ottenere esenzioni o riduzioni secondo il regolamento.
art.62, comma 3, D.Lgs. n.507/1993 (richiamato dalla giurisprudenza)
Interpretazione giurisprudenziale estesa alla TARI: la produzione di rifiuti non urbani può escludere parte della superficie dalla tassazione se provata; tuttavia spetta al contribuente l'onere di informare e dimostrare la delimitazione delle aree esenti.
art.70, D.Lgs. n.507/1993 (richiamato dalla giurisprudenza)
Obbligo di denuncia da parte del contribuente relativo a dati rilevanti per la quantificazione del tributo; ulteriore motivo per cui l'onere informativo grava sul contribuente.
art.23, Legge n.87 del 11.03.1953 (richiamata nella questione di legittimità)
Norma evocata nella richiesta di verifica di costituzionalità ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per mancanza di adeguata motivazione che ne dimostri la fondatezza.
Massime di principio
- La TARI è dovuta per la disponibilità di locali/aree: l'esenzione totale è possibile solo se si dimostra che una parte è destinata in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali non rientranti nel circuito urbano e che il produttore ne abbia provveduto allo smaltimento in conformità alla normativa.
- L'onere della prova per ottenere esenzioni o riduzioni della superficie imponibile grava sul contribuente: è necessario fornire documentazione, attestazioni del soggetto che effettua il recupero/smaltimento e, se utile, disegni/CTU che delimitino le aree interessate.
- Se in una stessa area convivono usi diversi (es. vendita al pubblico e produzione di imballaggi terziari), non è automatica la detassazione totale: al massimo è applicabile una riduzione proporzionale, secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dalle evidenze di produzione e recupero.
- Le richieste di riclassificazione tariffaria (es. cambio categoria) richiedono prova documentale della autonomia e distinzione dell'area rispetto al complesso aziendale; la sola affermazione non è sufficiente.
- Le istanze di rinvio pregiudiziale o di costituzionalità vanno adeguatamente motivate: senza una chiara e fondata indicazione dei profili di illegittimità la richiesta è inammissibile.
- La CTU ha grande rilevanza probatoria nelle controversie TARI: le risultanze tecniche che quantificano produzione e conferimento dei rifiuti possono determinare l'esito in termini di esclusioni o riduzioni.
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