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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04188/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro la società datrice di lavoro chiedendo l'inquadramento nel superiore livello H del CCNL Metalmeccanici e, in subordine o comunque in via economica, il pagamento delle differenze retributive sul livello I. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di superiore inquadramento ma accolto quella economica, condannando la società datrice al pagamento di euro 20.146,37 e, in solido con la società committente per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima, al pagamento di euro 6.635,82. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. La società datrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestato il quantum preteso dal lavoratore, quando invece la società aveva formulato propri conteggi per la corretta determinazione del dovuto, che assumeva non essere stati mai contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito e una nuova valutazione delle risultanze processuali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o prove legali erroneamente disattese/considerate, ipotesi non ravvisabili nel caso. Ha richiamato anche il principio secondo cui la valutazione della non contestazione e del contenuto degli atti di parte è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l. fall.

    "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo"

    L'apertura del fallimento non determina l'interruzione del giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio e quindi non soggiace alle comuni cause di interruzione previste in via generale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, oppure attribuisce valore di piena prova a elementi che richiedono valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo nei casi di uso improprio delle prove legali o di recezione acritica di elementi probatori soggetti a valutazione, non per censurare il convincimento del giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge non può essere usata surrettiziamente per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • Cass. n. 27143/2017

    Il fallimento non interrompe il giudizio di legittimità.

  • Cass. n. 6519/2019

    La censura che mira a una nuova valutazione delle risultanze processuali è inammissibile in cassazione perché attiene al merito.

  • Cass. n. 27000/2016

    La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti indicati dalla Corte, non per contestare il semplice apprezzamento delle prove.

  • Cass. n. 13960/2014

    Stesso principio sulla non deducibilità in cassazione della mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • Cass. n. 16467/2017

    La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute più convincenti spettano al giudice di merito, senza obbligo di confutare espressamente gli elementi non accolti.

  • Cass. n. 27490/2019

    L'accertamento della contestazione o non contestazione è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; essa è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l'attribuzione di valore di piena prova a elementi che richiedevano invece apprezzamento critico.
  • L'accertamento della non contestazione di un fatto o del contenuto di un atto di parte è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La parte che, sotto la veste della violazione di legge, chiede una nuova lettura delle risultanze processuali propone in realtà una censura di merito, come tale non scrutinabile in cassazione.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili senza essere tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi probatori contrari non accolti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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