Cassazione Penale, Ordinanza n. 05991/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di furto, contestando: 1) la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che la valutazione delle prove fosse viziata; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione fattuale, senza indicare specifici travisamenti decisivi; ha inoltre giudicato manifestamente infondato il profilo relativo alla destrezza del furto. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura sulle attenuanti generiche perché non dedotta in appello e non consentita in sede di legittimità, e ha reputato manifestamente infondata la doglianza sull'eccessività della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; la relativa censura è soggetta al previo onere di formulazione in appello, a pena di inammissibilità.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve muoversi entro i criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, deve essere effettuata secondo i criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico una diversa lettura del materiale probatorio.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere proposta per la prima volta in cassazione, se non risulta previamente dedotta in appello.
- La censura di eccessività della pena è in linea di principio non consentita in cassazione quando investe la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, purché la motivazione richiami in modo congruo gli elementi ritenuti rilevanti.
- Il vizio sulla contestazione della 'destrezza' nel furto è infondato quando le modalità esecutive del fatto sono coerentemente valorizzate dal giudice di merito.
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