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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32366/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere emessa per cinque estorsioni, aggravate dal cosiddetto "metodo mafioso" (capi 6), 7), 8), 9) e 9 ter)). Ha dedotto due motivi principali: (1) inesistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete, sostenendo che non vi sono reati commessi dal 2020, che i precedenti risultano limitati e superati (un solo precedente per lesioni del 2012 e affidamento in prova già cessato) e che gli arresti domiciliari sarebbero idonei; ha inoltre censurato la rilevanza di una lettera rinvenuta presso altro soggetto come prova di continuità di rapporti pericolosi; (2) insufficienza della gravità indiziaria dell'aggravante del metodo mafioso, contestando che le condotte siano estorsive (sostenendo che si tratti al più di invasioni e danneggiamenti), la mancanza di minacce esplicite e l'assenza del collegamento finalistico necessario per l'agevolazione mafiosa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e infondate le censure che replicavano questioni già motivate in precedenza e ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti come estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La decisione si fonda sulla convergenza delle dichiarazioni delle persone offese che descrivono un sistema persistente e violento di spossessamento dei terreni da parte della famiglia Taranto, l'effetto intimidatorio prodotto sulla collettività e la notorietà della presenza e del predominio della famiglia mafiosa locale (i "batanesi"). La Corte ha ritenuto che il metodo mafioso possa sussistere anche senza minacce esplicite quando le modalità della condotta e il contesto territoriale evocano la forza intimidatrice della consorteria, nonché sul rilievo dei rapporti continuativi con esponenti affiliati (es. Barbagiovanni Calogero) attestati da una missiva sequestrata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la motivazione del Tribunale che ha valorizzato la gravità e la persistenza delle condotte (fino al 2021), la personalità dell'indagato con recente condanna per lesioni, la sussistenza di legami con affiliati mafiosi e il rischio di inquinamento probatorio nel contesto territoriale. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata interpretata come circostanza oggettiva che può sussistere anche qualora l'agente non sia associato: è sufficiente che le modalità esecutive e il contesto territoriale siano idonee a evocare la forza intimidatrice della consorteria, rendendo la condotta più intimidatoria e agevolando la consumazione del reato.

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie aggravata di estorsione e alle aggravanti speciali richiamate dalla difesa; la Corte però ha ritenuto non decisivo il richiamo a diverse aggravanti non contestate nel capo di imputazione come tali nei confronti dei componenti dell'ipotetica associazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie aggravate (tra cui quelle con metodo mafioso); la Corte ha ricordato che la presunzione è relativa e richiede valutazione degli elementi concreti, ma può essere sorretta da elementi quali gravità dei fatti, risalenza dei precedenti, persistenza della condotta e legami con affiliati.

Massime di principio

  • Il "metodo mafioso" può essere riconosciuto anche in assenza di minacce esplicite se le modalità della condotta e il contesto territoriale evocano la forza intimidatrice della consorteria e producono effettiva rassegnazione o timore nelle vittime.
  • La convergenza di dichiarazioni delle persone offese e un quadro fattuale di condotte reiterate e sistematiche (es. introduzione abusiva di bestiame, danni ai terreni, proposte di acquisto seguite da intimidazioni) consolidano la gravità indiziaria e giustificano l'aggravante.
  • In materia di misure cautelari per reati aggravati dal metodo mafioso, la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha valore relativo: può essere superata solo con elementi concreti e attuali che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari (es. prova di totale discontinuità di rapporti pericolosi, fatti nuovi che escludano il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio).
  • La persistenza temporale delle condotte, la riconducibilità dell'imputato a contesti di potere criminale notorio, la sussistenza di rapporti con affiliati già accertati e il rischio di inquinamento probatorio sono fattori che rafforzano la necessità della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive.
  • Per contrastare efficacemente una contestazione dell'aggravante mafiosa e della custodia cautelare, la difesa deve proporre elementi specifici e aggiornati (documentazione, dichiarazioni, prova dell'assenza di contatti pericolosi, proposte alternative concrete di misura) che neutralizzino la valutazione del giudice basata su fatti e contesto.

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