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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19820/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto nel 1999 un finanziamento agevolato cosiddetto "prestito d'onore" e, secondo l'ente finanziatore, non aveva trasmesso nei termini la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei beni finanziati. L'ente originario aveva avviato il procedimento di decadenza e poi revocato il contributo, quindi un soggetto subentrato nella gestione del rapporto aveva intimato il pagamento del residuo debito mediante ingiunzione. Il beneficiario aveva impugnato l'ingiunzione sostenendo, in sintesi, di aver adempiuto consegnando la documentazione al proprio tutor/preposto alla ricezione, che avrebbe poi dovuto inoltrarla all'ente, e che il giudice di merito aveva errato nell'interpretazione del contratto e nel negare le prove richieste. Con il ricorso per cassazione ha dedotto principalmente: violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, violazione dell'onere della prova e del diritto alla prova per mancata ammissione di interrogatorio formale e testi, motivazione apparente, violazione della buona fede e del legittimo affidamento, errata applicazione di norme su revoca e proporzionalità, oltre a una censura sulla validità della sottoscrizione dell'ingiunzione. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi: la Corte d'appello aveva interpretato in modo apodittico le clausole contrattuali, senza spiegare perché gli obblighi di "presentare" o "fornire" la documentazione implicassero necessariamente un invio diretto all'ente; inoltre aveva negato le prove testimoniali senza una specifica valutazione della loro rilevanza rispetto al tema controverso. Poiché l'accoglimento di tali motivi assorbiva gli altri, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, limitatamente alle censure sull'interpretazione del contratto e sul diniego delle prove. Ha ravvisato un vizio di motivazione e un errore di diritto nella sentenza d'appello, perché il giudice di merito aveva desunto un obbligo di invio diretto della documentazione non chiaramente ricavabile dal testo contrattuale e aveva escluso l'istruttoria senza motivare adeguatamente sulla rilevanza dei capitoli di prova. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 septies L. n. 609/1996

    richiamato come base normativa del finanziamento agevolato oggetto della controversia

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve seguire i canoni legali; è censurabile una lettura apodittica o non ancorata al testo contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul dovere di interpretare secondo buona fede

  • art. 1363 c.c.

    le clausole vanno lette complessivamente e in modo sistematico

  • art. 1370 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della propria lettura della clausola

  • art. 1372 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della vincolatività del regolamento contrattuale

  • art. 1189 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di pagamento al soggetto apparente

  • art. 1387 c.c.

    richiamato in relazione alla rappresentanza apparente

  • art. 1455 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la rilevanza dell'inadempimento e la revoca automatica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per l'onere della prova sia per il diritto alla prova e la necessità di valutare i mezzi istruttori rilevanti

  • art. 2722 c.c.

    richiamato dalla Corte nel chiarire i limiti del divieto di prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto alla prova

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze processuali

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla mancata ammissione delle prove

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla mancata assunzione dell'interrogatorio formale

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato per le censure di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato dal ricorrente in tema di omessa/insufficiente motivazione; la Corte ha precisato che il riferimento alla motivazione insufficiente è inammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità citata

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    norma processuale sul rito camerale richiamata nel procedimento

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma processuale sul procedimento in camera di consiglio richiamata nel procedimento

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per escludere l'applicazione retroattiva di norme successive

  • art. 10-bis L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di revoca

  • art. 1 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per i principi di legalità, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa

  • art. 2 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per il principio di affidamento e per la conclusione del procedimento entro termini ragionevoli

  • art. 21-nonies L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di autotutela e termini dell'annullamento/revoca

  • art. 1, comma 136, L. n. 311/2004

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tardività del recupero

  • art. 3 d.lgs. n. 39/1993

    invocato dal ricorrente sulla validità della sottoscrizione meccanografica dell'ingiunzione

  • art. 5 Trattato sull'Unione europea

    richiamato dal ricorrente per il principio di proporzionalità

  • artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento

    interpretate dalla Corte territoriale nel senso della legittimità della revoca per mancata tempestiva produzione della documentazione; la Cassazione ha ritenuto che tale lettura fosse non sufficientemente motivata e non sorretta dal testo letterale

  • D.M. 28 maggio 2001, n. 295

    richiamato dal ricorrente nel motivo sull'irretroattività

  • d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185

    richiamato dal ricorrente nel motivo sull'irretroattività

  • D.M. 8 novembre 1996, n. 591

    richiamato dal ricorrente come disciplina da considerare nell'interpretazione del rapporto

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca alla clausola un significato non desumibile dal testo, senza esplicitare i canoni ermeneutici seguiti e senza confrontarsi con l'ambiguità o apertura semantica delle espressioni utilizzate.
  • Se il contratto utilizza formule non univoche, il giudice deve leggere le clausole nel loro complesso e verificare se davvero impongano l'adempimento nella forma o verso ritenuti dalla sentenza, non potendo introdurre per via interpretativa obblighi ulteriori non chiaramente previsti.
  • Il divieto di prova testimoniale sui patti contrari o aggiunti non impedisce la prova di circostanze chiarificatrici del contenuto del contratto quando la prova sia diretta a integrare o precisare una volontà negoziale non univoca.
  • Il diniego di mezzi istruttori è illegittimo quando non sia accompagnato da una specifica valutazione della loro rilevanza rispetto al tema controverso e al quadro probatorio già acquisito.
  • La motivazione apparente ricorre quando la decisione è solo graficamente esistente ma non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando l'interprete a congetture.
  • Nei rapporti di finanziamento agevolato, la revoca per mancata produzione della documentazione deve essere sorretta da un accertamento rigoroso del contenuto degli obblighi contrattuali e dalla verifica dell'effettivo inadempimento secondo le modalità pattuite.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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