Cassazione Civile, Ordinanza n. 20687/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (editore)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione su tre testate giornalistiche di articoli ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione di un esponente politico e già ministro. L'attore sosteneva che gli articoli avessero attribuito una falsa notizia circa la formalizzazione di un mandato di cattura per associazione mafiosa e, più in generale, lo avessero accostato a contesti mafiosi e a soggetti destinatari di richieste di arresto. In primo grado il Tribunale aveva escluso la diffamazione e rigettato la domanda risarcitoria. In appello, l'impugnazione dell'attore era stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., con ulteriore valutazione di infondatezza nel merito. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse solo enunciato il criterio di confronto tra sentenza e appello senza esaminare davvero le censure; (2) violazione dell'art. 342 c.p.c. e delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione, assumendo che l'atto di appello fosse in realtà specifico e che la Corte di cassazione potesse verificarlo quale giudice del fatto processuale; (3) nullità della sentenza per avere il giudice d'appello, dopo aver dichiarato l'inammissibilità, esaminato anche il merito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente e che il ricorso non aveva assolto l'onere di trascrivere e illustrare adeguatamente i motivi di appello; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché le censure contro le argomentazioni sul merito inserite dopo una statuizione di inammissibilità sono prive di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente ravvisato la genericità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo il ricorrente reiterato in modo sostanzialmente generico le doglianze già svolte in primo grado, senza confutare in modo mirato le rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando il principio per cui, quando il giudice dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito sono rese senza potestas iudicandi e non necessitano di autonoma impugnazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità ai controricorrenti, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'atto di appello deve individuare chiaramente i punti contestati della sentenza impugnata e contenere una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; la mera reiterazione delle originarie allegazioni non è sufficiente.
La motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente; nel caso esaminato, la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente.
art. 111 Cost.
Invocato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione era comprensibile e non apparente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione; non è stata ravvisata alcuna violazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso vizio della sentenza; non ha condotto all'accoglimento del motivo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul giudizio di merito reso dopo la declaratoria di inammissibilità; la Corte ha escluso l'interesse a censurare tali argomentazioni.
Le doglianze erano articolate come error in procedendo e nullità della sentenza; la Corte ha distinto tra motivi infondati e motivo inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico solo se individua in modo chiaro le questioni e i punti della sentenza impugnata contestati e contiene una confutazione argomentata delle rationes decidendi; la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non basta.
- Il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante ricorre solo quando la sentenza presenti una motivazione mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a sorreggere la decisione.
- Nel giudizio di legittimità che investa la specificità dell'appello, il ricorrente deve riportare e illustrare in modo puntuale il contenuto dei motivi di gravame e le ragioni della loro asserita specificità, non essendo sufficienti rinvii generici ad atti o stralci processuali.
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, eventuali argomentazioni aggiuntive sul merito sono rese senza potestas iudicandi e non sono autonomamente censurabili per difetto di interesse.
- Le censure che si limitano a contestare in modo generico l'apprezzamento del giudice di merito sulla specificità dell'appello non superano il vaglio di legittimità se non confrontano puntualmente le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20673/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →