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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22966/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 15/07/2022 che aveva revocato la confisca definitiva (disposta in sede penale per reato di truffa e attuata nei confronti di M7 S.r.l., poi fallita) disponendo la restituzione della somma di Euro 3.971.429 al curatore fallimentare per il pagamento dei creditori ammessi. L'Avvocatura dello Stato deduceva, tra l'altro, la mancata legittimazione del curatore fallimentare a proporre incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 676 cod.proc.pen. e norme della legge fallimentare (R.D. 267/1942), sostenendo che solo i singoli creditori, e non il curatore, potevano far valere la pretesa durante la fase esecutiva e che il giudice dell'esecuzione non poteva riequilibrare gli interessi dello Stato rispetto a quelli dei creditori dopo la pronuncia definitiva di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato. Ha ritenuto che il curatore fallimentare sia legittimato a proporre istanza per la revoca della confisca ai fini della tutela della massa creditoria, richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. U. n. 45936/2019 e Sez. 3, n. 6166/2020) e i principi di protezione dei terzi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (interpretazione dell'art. 8 par.1 della direttiva 2014/42). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte territoriale che ha preferito l'interesse concreto dei creditori al mantenimento della confisca. Perciò il ricorso è infondato ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p. e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 676 cod.proc.pen.

    Richiamato nell'impugnazione come norma che regola l'incidente d'esecuzione: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione del curatore a proporre istanza per la revoca della confisca nell'esecuzione.

  • R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 42

    Richiama la successione degli organi fallimentari nella disponibilità dei beni del fallito: la Corte lo usa per fondare la legittimazione del curatore a tutelare la massa attiva anche davanti al giudice penale/ dell'esecuzione.

  • R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 43

    Richiamato come base del meccanismo di sostituzione processuale che legittima il curatore a impugnare provvedimenti che riguardano beni del fallito.

  • art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen.

    Articoli richiamati nell'atto di gravame; la Corte ha comunque escluso che essi impediscano la legittimazione del curatore a chiedere la revoca della confisca in esecuzione per la tutela della massa creditoria.

  • art. 240 cod.pen.

    Norma relativa agli effetti dell'illecito penale e misure ablative richiamata nella discussione sui poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto possibile valutare l'interesse dei creditori in relazione alla conservazione o alla revoca della confisca.

  • Sez. U., n. 45936 del 26/09/2019 (c.d. Uniland)

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato la legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti cautelari: principio esteso dalla Corte anche alla fase esecutiva della confisca.

  • Sez. 3, n. 6166 del 18/11/2020

    Giurisprudenza di legittimità che riconosce la legittimazione del curatore a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione, per tutela della massa creditoria; richiamata a sostegno della decisione.

  • Direttiva 2014/42/UE, art. 8 par. 1

    Interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 12/05/2022) nel senso che non può essere esclusa la possibilità per terzi in buona fede di chiedere la restituzione dei beni/ dei proventi del reato davanti al giudice penale durante il procedimento; principio che giustifica la tutela dei creditori anche nella fase penale/esecutiva.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l'infondatezza del ricorso di cassazione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Richiamato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il curatore fallimentare è legittimato ad agire davanti al giudice penale/ dell'esecuzione per chiedere la revoca di misure cautelari o ablative (sequestro/confisca) relative a beni facenti parte del patrimonio del fallito, in quanto rappresentante della massa creditoria ai sensi della legge fallimentare.
  • La fase esecutiva della confisca non esclude che il giudice dell'esecuzione valuti l'interesse concreto dei creditori personalmente danneggiati dal reato; la conservazione della confisca può essere revocata se prevalgono ragioni di tutela della massa dei creditori.
  • La tutela dei diritti dei terzi in buona fede (es. creditori) è rafforzata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e può giustificare interventi anche nel corso del procedimento penale per consentire la restituzione dei beni o il pagamento di crediti.
  • Nel contesto del fallimento, le pretese dei creditori devono essere canalizzate tramite il curatore e lo stato passivo: lasciare ai singoli creditori l'iniziativa diretta davanti al giudice penale altererebbe il principio di par condicio creditorum e l'ordine delle soddisfazioni stabilito dalla legge fallimentare.
  • La decisione conferma che l'esistenza di una confisca definitiva non rende impossibile ogni valutazione successiva in sede esecutiva se sussistono diritti terzi meritevoli di protezione; tuttavia ogni caso richiede valutazione concreta del bilanciamento degli interessi.

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