Cassazione Civile, Ordinanza n. 35962/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha ritenuto valida la rinuncia sottoscritta dal solo difensore munito di procura speciale, richiamando l’art. 390, comma 2, c.p.c. e il precedente di legittimità citato in sentenza. Non ha provveduto sulle spese, poiché il fallimento intimato non si era costituito.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fallimento per il pagamento del corrispettivo di forniture di serramenti industriali. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, in compensazione, un controcredito relativo ad attività di montaggio di serramenti. L’opposizione è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società soccombente ha articolato tre motivi: violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 1657 c.c. in tema di prova del credito opposto in compensazione; nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; omesso esame di un fatto storico decisivo, identificato nelle prestazioni asseritamente rese a favore di una cliente della società in bonis e richiamate in fatture acquisite al giudizio. Prima dell’adunanza camerale la ricorrente ha però rinunciato al ricorso tramite il proprio difensore munito di procura speciale.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla prova del credito eccepito in compensazione, ma non esaminato nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova del controcredito, senza decisione di merito in cassazione.
Indica il rito camerale fissato per la trattazione del ricorso.
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso è valida anche se sottoscritta dal solo difensore, purché munito di procura speciale ad hoc, senza necessità della firma congiunta della parte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è validamente resa dal solo difensore quando egli sia munito di procura speciale a tal fine, senza che sia necessaria la sottoscrizione congiunta della parte.
- Quando interviene la rinuncia al ricorso prima della decisione, il giudizio di legittimità si estingue e la Corte non esamina i motivi di impugnazione.
- Se l’intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.
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