Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10597/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per otto violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (reati ascritti in continuazione), deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 c.p. e omessa o insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati satellite. In sintesi, contesta che il giudice non abbia motivato distintamente e adeguatamente gli incrementi sanzionatori attribuiti a ciascun reato satellite, rendendo impossibile il controllo sulla proporzione fra le pene e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. È stata al contempo dichiarata irrevocabile la responsabilità penale del ricorrente per tutti i reati a lui ascritti (quindi resta confermata la condanna sostanziale, salvo nuovo calcolo degli aumenti).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    Norma che disciplina la fattispecie contestata (violazioni previste dal decreto) e consente l'aggregazione di più illeciti contestati; la Corte non entra nel merito sostanziale della qualifica, limitandosi a confermare l'accertamento di responsabilità.

  • codice penale, art. 133

    Regola la determinazione della pena: la censura verte sul modo in cui sono stati calcolati gli aumenti dovuti alla continuazione in relazione alla pena base e alle aggravanti; la Corte richiede motivazione distinta e congrua per ciascun aumento.

  • codice penale, art. 81

    Stabilisce i limiti alla pena complessiva in caso di continuazione e di cumulo di pene; la Corte ricorda che la motivazione deve permettere il controllo del rispetto dei limiti imposti dall'art. 81 (es. pena complessiva non superiore al triplo di quella per il reato più grave, divieti di cumulo surrettizio).

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Norma sulla recidiva utilizzata dal giudice di merito per aumentare la pena base (nel caso la recidiva ha fatto salire la pena da 3 a 5 anni); la Corte prende atto dell'uso della recidiva ma richiede che i successivi aumenti per continuazione siano motivati.

  • Costituzione, art. 27

    Citata per la funzione rieducativa della pena: la motivazione deve rispettare anche tale finalità, ossia evitare determinazioni arbitrarie della pena che vanifichino la funzione rieducativa.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)

    Principio espresso: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con motivazione proporzionata all'entità degli aumenti, per consentire il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 81 c.p. e per evitare cumuli surrettizi.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022

    Precisazione secondo cui, se gli aumenti per i reati satellite sono di esigua entità, non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata; il grado di dettaglio richiesto è correlato all'entità degli aumenti.

  • codice penale, art. 132

    Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio e alla relativa necessità di motivazione per evitare abusi.

Massime di principio

  • Quando viene applicata la continuazione, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'incremento di pena per ciascun reato satellite in modo da consentire il controllo sulla proporzione fra le pene e sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La motivazione richiesta è proporzionale all'entità degli aumenti: per aumenti di esigua entità è ammessa una motivazione meno dettagliata; per aumenti significativi serve una motivazione adeguata e specifica.
  • Il rispetto del divieto di cumulo materiale e dei limiti di legge (es. pena complessiva massima pari al triplo della pena per il reato più grave, divieti legati alla recidiva) deve essere esplicitamente verificabile dalla motivazione della sentenza.
  • La conferma della responsabilità sostanziale non esclude che, se la quantificazione delle pene accessorie (aumenti per continuazione) è viziata per insufficiente motivazione, la Corte di Cassazione possa annullare solo quella parte e rinviare la determinazione a un diverso giudice di merito.
  • Per la difesa: è utile contestare in modo dettagliato la mancanza di motivazione sugli aumenti singoli e chiedere la specificazione del criterio adottato dal giudice per ciascun reato satellite; per l'accusa: è opportuno fornire, in motivazione, indicazioni concrete sul valore ponderale di ogni reato satellite e sul criterio di quantificazione degli aumenti.
  • La richiamata giurisprudenza di legittimità va sempre considerata: il giudice di merito favorisca una motivazione che permetta agevole controllo in Cassazione, evitando formule generiche come la semplice enunciazione dell'entità degli aumenti senza spiegazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.