Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato il ricalcolo della pena operato dal giudice di rinvio sostenendo che è scorretta la concomitante applicazione dell'aumento per l'aggravante dell'art. 625, n. 2 c.p. (violenza sulle cose) e della diminuzione per le attenuanti generiche, in violazione dell'art. 69, comma 3 c.p.; inoltre deduceva di meritare il minimo della pena per la sua personalità positiva e la minore gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il calcolo della pena fatto dal giudice di rinvio: l'aggravante 'privilegiata' (violenza sulle cose) doveva essere isolata e sottratta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (in base all'art. 624-bis, comma 4, e alla giurisprudenza di legittimità), mentre le altre aggravanti soggette a confronto erano state confrontate con le attenuanti. La Corte ha inoltre osservato che le attenuanti erano state riconosciute in primo grado come equivalenti alla recidiva; il giudice del rinvio ha operato secondo il principio della Sez. U. n. 42414/2021. Quanto alla richiesta del minimo della pena, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per carenza di interesse, poiché l'imputato aveva già ottenuto una determinazione della pena corrispondente al minimo edittale (e, per effetto di un'ulteriore riduzione, una pena ancor più favorevole). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina della punibilità del tentativo: applicata come riduzione della cornice edittale dopo avere determinato preliminarmente la cornice relativa al fatto consumato.
richiamati comma 1, comma 3 e comma 4 nel testo
Norma speciale sul furto aggravato mediante destrezza e circostanze correlate: il comma 4 sottrae all'esame di bilanciamento alcune aggravanti (c.d. aggravanti 'privilegiate'), per le quali l'aumento va computato previamente nella pena base.
Contiene l'aggravante della violenza sulle cose; nella fattispecie tale aggravante è stata considerata 'privilegiata' rispetto alla disciplina speciale dell'art. 624-bis, comma 4, e dunque isolata dal giudizio di bilanciamento.
comma 3 citato nel ricorso
Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; tuttavia, non si applica alle aggravanti sottratte al giudizio di comparazione dalla norma speciale, che vanno conteggiate nella pena base.
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 (Cena)
le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse
Principio applicato in motivazione: quando coesistono aggravanti soggette a bilanciamento e una aggravante privilegiata, le attenuanti vanno confrontate con le aggravanti soggette a bilanciamento; se risultano equivalenti, si applica la pena risultante includendo l'aggravante privilegiata e senza tenere conto delle attenuanti equivalenti.
Sez. 5, n. 23579 del 7/05/2024 (sentenza rescindente)
indicata la procedura per il calcolo della pena nel caso di delitto tentato aggravato: a) individuare la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata; b) determinare la cornice del delitto tentato applicando la riduzione dell'art. 56; c) commisurare entro tale cornice la pena concreta
Ha annullato la precedente sentenza di appello in punto di trattamento sanzionatorio e ha indicato il metodo corretto di calcolo della pena per reato tentato aggravato, richiedendo il ricalcolo in conformità alle regole indicate.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; norma applicata dalla Corte per imporre le spese al ricorrente.
Massime di principio
- Se nella fattispecie esiste un'aggravante 'privilegiata' prevista da una norma speciale (es. art. 624-bis, comma 4), tale aggravante va isolata e il relativo aumento va computato nella pena base senza essere soggetto al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
- Le attenuanti generiche, se riconosciute come equivalenti a una recidiva o ad altra aggravante soggetta a bilanciamento, non devono essere tenute in conto ai fini della riduzione quando sussiste un'aggravante privilegiata; si applica la pena risultante per il reato aggravato dalla circostanza privilegiata (principio Cena, Sez. U. 42414/2021).
- Nel calcolo della pena per reato tentato aggravato occorre: a) determinare la cornice edittale della fattispecie consumata (comprensiva delle aggravanti che vanno conteggiate nella base); b) applicare la riduzione prevista dal tentativo (art. 56); c) commisurare la pena concreta entro la cornice così ridotta.
- Un errore formale nella motivazione che finisca comunque per favorire l'imputato può determinare la mancata ammissibilità del motivo per mancanza di interesse: non sempre è utile impugnare una pena che risulta più favorevole rispetto a quella che si sarebbe potuta ottenere.
- Le questioni di calcolo della pena implicano attenzione alla distinzione tra aggravanti soggette al giudizio di bilanciamento e aggravanti sottratte a tale giudizio; la giurisprudenza di legittimità è vincolante su questo punto e il giudice di rinvio deve conformarsi ai principi indicati dalla Cassazione.
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