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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00626/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto più società chiedendo di accertare atti di concorrenza sleale, di inibire l'uso di alcuni siti web e di ottenere il risarcimento del danno. La lite nasceva da una contestata pratica commerciale: una società appartenente al circuito di coordinamento legato al marchio Trony, secondo l'attrice, avrebbe trasmesso alle società collegate informazioni commerciali riservate sui prezzi delle campagne promozionali, consentendo loro di mettere in vendita online gli stessi prodotti a condizioni ribassate rispetto a quelle approvate dalla società coordinatrice e così anticipando slealmente le promozioni. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'illecito concorrenziale e disposto l'inibitoria, rigettando però il risarcimento; la Corte d'appello aveva invece riformato integralmente, escludendo sia la concorrenza tra vendita fisica e vendita online sia la sussistenza di un danno provato. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 2598, comma 1, n. 3, 2043 e 1218 c.c., sostenendo che il rapporto concorrenziale sussiste anche tra canali di vendita diversi se rivolti alla stessa clientela potenziale e che era errato richiamare temi estranei come le vendite sottocosto o l'antitrust; ha inoltre sostenuto che l'illecito concorrenziale è illecito di pericolo e che le violazioni di pattuizioni interne o parasociali rilevano comunque come indice della scorrettezza professionale. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi relativi a ulteriori condotte anticoncorrenziali dal 2016 in poi. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112, 153, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini per produrre documenti formatisi successivamente ai termini istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la tesi della Corte d'appello secondo cui non vi sarebbe concorrenza tra operatori che vendono gli stessi prodotti tramite punti vendita fisici e operatori che li vendono online. Ha affermato che la comunanza di clientela va valutata in senso economico-funzionale, guardando ai consumatori interessati al medesimo bisogno di mercato, e che la diversa modalità di commercializzazione non esclude di per sé il rapporto concorrenziale. Ha inoltre chiarito che, per integrare l'illecito ex art. 2598 c.c., non è necessario un danno patrimoniale attuale, essendo sufficiente la potenzialità lesiva della condotta. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché assorbiti dalla ragione decisiva della sentenza impugnata, poi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione sulla nozione di comunanza di clientela e sulla natura di pericolo dell'illecito concorrenziale.

Norme richiamate

  • art. 2598, comma 1, n. 3, c.c.

    L'atto di concorrenza sleale per violazione dei doveri di correttezza professionale può configurarsi anche quando le imprese operano tramite canali distributivi diversi, se vi è comunanza di clientela e la condotta è idonea a danneggiare il concorrente; non occorre un danno attuale ma è sufficiente la potenzialità lesiva.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base generale della responsabilità aquiliana per la condotta concorrenziale illecita.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare anche profili di violazione di obblighi contrattuali, ma la Corte ha chiarito che la domanda proposta era di natura aquiliana e non meramente contrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto nel terzo motivo per omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per assorbimento.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla rimessione in termini per produzioni documentali tardive.

  • art. 183 c.p.c.

    Evocato in relazione ai termini per le produzioni e alle campagne promozionali successive al 2016.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta ammissibilità delle produzioni documentali in appello.

Massime di principio

  • Ai fini della concorrenza sleale, la comunanza di clientela non coincide con l'identità soggettiva dei clienti, ma con l'insieme dei consumatori che soddisfano il medesimo bisogno di mercato attraverso prodotti uguali, affini o succedanei.
  • La presenza di differenti canali di distribuzione, come vendita al dettaglio fisica e vendita online, non esclude di per sé il rapporto di concorrenza se i prodotti sono rivolti alla stessa platea di consumatori.
  • L'illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. ha natura di illecito di pericolo: non è necessario provare un danno patrimoniale attuale, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare un pregiudizio.
  • Nel giudizio di concorrenza sleale, le violazioni di pattuizioni contrattuali interne possono assumere rilievo come elementi fattuali della scorrettezza, ma la tutela azionata conserva natura aquiliana e non si esaurisce nella responsabilità contrattuale verso i soli contraenti.
  • Quando la decisione di merito è fondata su una ragione assorbente che esclude in radice l'illecito, le doglianze relative a singoli fatti o produzioni documentali ulteriori restano assorbite e possono essere riesaminate solo dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeDanno da illecito trattamentoRicorso per cassazione
RamiCommercialeResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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