Cassazione Civile, Ordinanza n. 09692/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società consorziata, dopo avere eseguito lavori affidati nell'ambito di un appalto pubblico poi travolto dalla dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione e del contratto, ha chiesto nei confronti del Comune committente il pagamento del corrispettivo e, in subordine, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello aveva escluso il diritto al corrispettivo ma aveva riconosciuto, con condanna generica, l'indennizzo da arricchimento limitatamente ad alcuni fatti/riserve, rinviando a separato giudizio la quantificazione. Il Comune ha proposto ricorso principale deducendo: 1) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che l'azione di arricchimento fosse preclusa perché la società avrebbe avuto un distinto credito verso il consorzio in base al rapporto interno; 2) omessa considerazione del giudicato interno sulla pretesa azionata e sulle modalità di esercizio. La società ha proposto ricorso incidentale, censurando: 1) il rigetto della domanda restitutoria delle spese legali asseritamente già pagate; 2) la limitazione dell'indennizzo alle sole riserve ritenute utili per il Comune, contestando l'esclusione di altre voci di costo e deducendo vizi di motivazione, violazione degli artt. 115 e 101, comma 2, c.p.c., e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del Comune perché, una volta dichiarata la nullità dell'aggiudicazione e del contratto di appalto, l'atto interno di assegnazione dei lavori alla consorziata non poteva produrre effetti giuridici e non poteva fondare un rapporto autonomo idoneo a precludere l'azione ex art. 2041 c.c.; ha inoltre affermato che, in presenza di nullità del titolo contrattuale, l'azione di arricchimento è l'unica esperibile, nei limiti in cui il fatto abbia effettivamente determinato un arricchimento del committente. Il secondo motivo del Comune è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo completo gli atti e la sentenza necessari a verificare l'asserito giudicato interno. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla restituzione delle spese per mancanza di autosufficienza e ha ritenuto infondati gli altri profili: l'indennizzo ex art. 2041 c.c. spetta solo nei limiti dell'arricchimento effettivo del destinatario, sicché sono escluse le voci di costo che non abbiano prodotto alcuna utilità per il Comune; non sussisteva, infine, alcuna motivazione apparente o omesso esame decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento è esperibile dal soggetto che abbia effettivamente eseguito la prestazione sine titulo e consente il ristoro solo nei limiti dell'arricchimento conseguito dal destinatario; non può tradursi nell'attribuzione dell'intero corrispettivo contrattuale.
L'azione generale di arricchimento è sussidiaria e, nel caso di nullità del titolo contrattuale, diviene esperibile quando non vi sia un valido titolo azionabile in via principale; la preclusione opera solo se esiste un'azione principale effettivamente proponibile.
Il giudicato interno va specificamente allegato e dimostrato; la sua deduzione in cassazione richiede l'esatta indicazione e trascrizione degli atti e delle parti di sentenza rilevanti.
È richiamato per i vizi processuali dedotti nei ricorsi, ma le censure sono state giudicate inammissibili o infondate secondo i principi di autosufficienza e di corretta deduzione del vizio.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda e trascriverne il contenuto rilevante; la mancanza comporta inammissibilità del motivo.
La dedotta violazione non sussiste quando il giudice di merito si limita a valutare le prove e a ricavare dalla loro complessiva lettura l'insussistenza dell'utilità per il destinatario dell'arricchimento.
La censura è stata respinta perché non vi era una vera decisione a sorpresa su un tema nuovo, ma una valutazione del merito coerente con i fatti allegati e con il limite dell'arricchimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando l'aggiudicazione e il contratto di appalto pubblico siano dichiarati nulli, l'eventuale assegnazione interna dei lavori a un consorziato non conserva efficacia giuridica e non può fondare un rapporto autonomo idoneo a escludere l'azione di ingiustificato arricchimento.
- L'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa in presenza di nullità del titolo contrattuale, ma resta sempre circoscritta al vantaggio effettivamente conseguito dal convenuto e al corrispondente depauperamento dell'attore.
- L'indennizzo da arricchimento non coincide con il prezzo dell'appalto né con tutti i costi sopportati dall'esecutore: sono risarcibili solo le utilità concretamente trasferite al destinatario della prestazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che invochi un giudicato interno o una non contestazione deve rispettare rigorosamente l'autosufficienza, con specifica trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, è inammissibile.
- La critica alla motivazione del giudice di merito è infondata se la sentenza spiega, in modo comprensibile, perché alcune voci di costo non abbiano procurato alcuna utilità al convenuto e quindi non possano essere indennizzate.
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