Ordinanza n. 94/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ: 1. del silenzio-inadempimento formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato dall’odierno difensore all’Università per stranieri “Dante Alighieri” in data 29 gennaio 2026 (doc. 4), volto ad ottenere il rilascio del certificato finale attestante il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell’Arte) ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023; PER L’ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE: 2. del Decreto Presidenziale n. 16/2024 del 28 febbraio 2024, recante “Bando di attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, A.A. 2023/2024”, emesso dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, nella parte in cui, all’art. 2, comma 4, prevede che “Il titolo verrà rilasciato solo ed esclusivamente nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento e dopo l’inoltro del relativo Decreto Ministeriale”, per illegittimità sopravvenuta in relazione all’omesso adeguamento alla normativa primaria sopravvenuta (D.L. n. 71/2024, convertito dalla L. n. 106/2024), con conseguente lesività manifestatasi solo a seguito del rifiuto di rilascio del titolo alla ricorrente; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso ogni provvedimento, comunicazione o comportamento, espresso o tacito, dell’Ateneo resistente che si opponga al rilascio del certificato di abilitazione; E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della Prof.ssa Silvia Vanni ad ottenere l’immediato rilascio del certificato di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell’Arte), avendo ella pienamente e definitivamente soddisfatto – per effetto del meccanismo surrogatorio e sanante previsto dall’art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 – la condizione sottesa alla riserva originariamente apposta alla sua iscrizione al percorso abilitante, con conseguente scioglimento ex lege della riserva medesima; CON CONSEGUENTE CONDANNA dell’Università resistente all’adozione del provvedimento dovuto – id est il rilascio del certificato di abilitazione – entro un termine perentorio ristrettissimo, e con contestuale nomina sin d’ora di un Commissario ad acta che, in caso di persistente inerzia dell’Ateneo, provveda in sua vece con assegnazione sin d’ora di un ulteriore termine altrettanto ristretto, attesa l’imminenza della chiusura della finestra (23/02/2026-16/03/2026) di aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028 e l’irreparabilità del pregiudizio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VANNI SILVIA l’8\4\2026: PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del perdurante silenzio-inadempimento serbato dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” sull’atto di diffida e messa in mora del 15 gennaio 2026 (notificato il 29/01/2026), volto ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell’Arte), ai sensi dell’art. 13 DPCM 4 agosto 2023; E PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI URGENTI monocratiche (art. 56 c.p.a.) e collegiali (art. 55 c.p.a.) volte ad ottenere, stante la sopravvenuta ed estrema urgenza, l’ordine immediato di rilascio del certificato di abilitazione A054 in favore della Prof.ssa Vanni, anche con riserva degli esiti del giudizio di merito, al fine di scongiurare l’irrimediabile pregiudizio derivante dalla scadenza del termine per lo scioglimento delle riserve nelle GPS 2026/2028 (giugno 2026); nonché, ove occorra, per l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 2, comma 4, del Decreto Presidenziale n. 58/2024 dell’08/10/2024 (bando A.A. 2024/2025), nella parte in cui non prevede che lo scioglimento della riserva possa avvenire anche a seguito del conseguimento della specializzazione in Italia ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 71/2024, conv. L. n. 106/2024, e di ogni altro atto preordinato, collegato o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VANNI SILVIA il 10\4\2026: PER L'ACCERTAMENTO della perdurante illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università per stranieri «Dante Alighieri» sull'atto di diffida e messa in mora del 15 gennaio 2026 (notificato il 29/01/2026), volto ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell'Arte), ai sensi dell'art. 13 DPCM 4 agosto 2023; PER L'IMPUGNAZIONE ove occorra, del riscontro formale dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, trasmesso a mezzo PEC dall'indirizzo protocollo.unistrada@legalmail.it in data 9 aprile 2026, ore 13:11, avente ad oggetto «Comunicazione rilascio titolo Percorsi abilitanti», con il quale l'Ateneo ha comunicato alla ricorrente di aver «richiesto formalmente al Ministero dell'Università e della Ricerca di ricevere linee di indirizzo, al fine di risolvere il noto problema di coordinamento normativo che impedisce il rilascio dell'attestazione 30 CFU per effetto della rinuncia al riconoscimento ministeriale del titolo estero – in funzione della successiva iscrizione al percorso INDIRE», riservandosi «di attenersi agli indirizzi ministeriali e di fornirLe tempestiva comunicazione delle proprie determinazioni», nella parte in cui tale riscontro — ove qualificabile come diniego implicito, rifiuto di provvedere, ovvero atto interlocutorio lesivo — impedisce, differisce o comunque ostacola il rilascio del certificato definitivo di abilitazione all'insegnamento per la classe A054; nonché, ove occorra, per l'annullamento e/o la disapplicazione dell'art. 2, comma 4, del Decreto Presidenziale n. 58/2024 dell'08/10/2024 (bando A.A. 2024/2025), nella parte in cui non prevede che lo scioglimento della riserva e il conseguente rilascio del titolo possano avvenire anche a seguito del conseguimento della specializzazione in Italia ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 71/2024, conv. L. n. 106/2024, per le violazioni segnatamente illustrate in narrativa, sia con riguardo a norme di rango superiore sia in violazione dell'art. 8 del medesimo bando; E PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI URGENTI collegiali (art. 55 c.p.a.) volte ad ottenere, stante la sopravvenuta ed estrema urgenza, l'ordine immediato di rilascio del certificato di abilitazione A054 in favore della Prof.ssa Vanni, anche con riserva degli esiti del giudizio di merito, con datazione al 29 gennaio 2026, al fine di scongiurare l'irrimediabile pregiudizio derivante dalla scadenza del termine per lo scioglimento delle riserve nelle GPS 2026/2028 (giugno 2026). e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato e consequenziale anche ove non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e diniego, anche implicito, del rilascio dell'attestazione del percorso abilitante da 30 CFU per la classe di concorso A054, nonché le clausole dei bandi universitari che subordinavano il rilascio del titolo al riconoscimento del titolo estero
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente era stata ammessa con riserva a un percorso abilitante da 30 CFU per la classe di concorso A054, in attesa del riconoscimento ministeriale di un titolo conseguito all'estero. Ha frequentato l'intero percorso e superato la prova finale il 6 marzo 2025 con votazione di 9/10. Successivamente ha partecipato al percorso di specializzazione previsto dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024, attuato dal d.m. n. 77/2025, rinunciando alla procedura di riconoscimento del titolo estero, come richiesto per l'accesso al percorso INDIRE. Ha quindi superato anche la prova finale del percorso INDIRE, conseguendo la specializzazione con 36 CFU. L'Università ha tuttavia ritenuto di non poter rilasciare l'attestazione del precedente percorso abilitante da 30 CFU, a causa della rinuncia al riconoscimento del titolo estero. La ricorrente ha impugnato il silenzio dell'Ateneo, il riscontro interlocutorio del 9 aprile 2026 e le clausole dei bandi che subordinavano il rilascio del titolo al previo riconoscimento ministeriale, sostenendo che il percorso INDIRE avrebbe prodotto un effetto surrogatorio e sanante della condizione apposta alla sua ammissione con riserva. Ha chiesto una misura cautelare urgente per ottenere il rilascio dell'attestazione, anche in considerazione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie GPS e del rischio di perdere il relativo punteggio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato all'Università di rilasciare alla ricorrente, entro dieci giorni, l'attestazione del percorso abilitante da 30 CFU per la classe A054, con riserva degli esiti del giudizio di merito e con ogni conseguente effetto sul punteggio nelle graduatorie. Il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini cautelari, l'assenza di una puntuale disciplina di raccordo tra il percorso abilitante ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e il percorso INDIRE ex art. 7 del d.l. n. 71/2024, nonché l'esigenza della docente di spendere tempestivamente il titolo per l'inserimento nella prima fascia GPS. La valutazione delle doglianze e della questione relativa agli effetti della rinuncia al riconoscimento del titolo estero è stata riservata al merito. Il TAR ha inoltre disposto l'acquisizione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di chiarimenti documentati dai Ministeri competenti sulla disciplina di raccordo tra i percorsi, sull'incidenza della rinuncia al riconoscimento del titolo estero e sulle eventuali direttive impartite alle università non statali. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 13 DPCM 4 agosto 2023
Disciplina il percorso di formazione iniziale dei docenti cui la ricorrente ha partecipato per il conseguimento dei 30 CFU relativi alla classe di concorso A054.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede il percorso di specializzazione in Italia, indicato come percorso INDIRE, al quale la ricorrente ha partecipato dopo aver rinunciato alla procedura di riconoscimento del titolo estero.
d.m. 24 aprile 2025, n. 77
Attua il percorso INDIRE e, secondo quanto riportato nell'ordinanza, richiede la rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero precedentemente attivata.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare collegiale accolta dal TAR.
È richiamato nella domanda di motivi aggiunti per la richiesta di misure cautelari monocratiche urgenti.
Massime di principio
- In presenza di due percorsi formativi disciplinati da fonti diverse, quando manca una puntuale disciplina di raccordo e la loro interazione incide sul rilascio di un titolo abilitante, la questione può giustificare l'adozione di una misura cautelare, riservando al merito la definizione degli effetti giuridici definitivi.
- L'avvenuto completamento del percorso formativo e il superamento della prova finale costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della pretesa al rilascio dell'attestazione, anche quando residui una controversia sulla condizione originariamente apposta con riserva.
- L'imminente scadenza dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie GPS e il rischio di perdita del punteggio collegato al titolo possono integrare una situazione di urgenza e di pregiudizio idonea a sostenere la tutela cautelare.
- Il giudice amministrativo può ordinare in sede cautelare il rilascio provvisorio di un'attestazione amministrativa, subordinandone gli effetti alla riserva dell'esito del giudizio di merito.
- Quando la definizione della controversia dipende da una disciplina amministrativa non chiaramente coordinata, il giudice può acquisire d'ufficio documentati chiarimenti dalle amministrazioni statali competenti prima della decisione di merito.
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