Cassazione Penale, Sentenza n. 33070/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per appropriazione indebita. I motivi hanno contestato: 1) la tempestività della querela in relazione al d.lgs. 36/2018 (che avrebbe revocato la procedibilità d'ufficio in presenza della contestazione dell'aggravante ex art. 61 n.11 c.p.), sostenendo che l'azione penale fosse improcedibile ab origine; 2) vizio di motivazione e inversione dell'onere della prova, travisamento dei fatti e assenza di ammissione di responsabilità; critica alla distinzione tra mancato pagamento di fatture e incasso ingiustificato di assegni; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la mancata attivazione per risarcire il danno; 4) motivo aggiunto tardivo (dalla nuova difesa) che lamenta l'estinzione per prescrizione, deducendo che la consumazione sarebbe avvenuta il 27/06/2012 e che il termine sarebbe spirato il 26/01/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. In sintesi: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto tempestiva la querela, valutando che la conoscenza dell'illecito da parte del condominio è avvenuta con i conteggi definitivi, in un contesto di conteggi difformi forniti dall'imputato; la prova della tardività grava su chi la deduce; la procedibilità originaria non è elusa dal sopravvenuto venir meno di un elemento se altri elementi concorrenti erano originariamente presenti. Le censure sulla responsabilità penale sono inammissibili per vizio di specificità e perché la valutazione di merito ha adeguata motivazione: risultano somme trattenute senza titolo e il ricorrente non ha fornito spiegazioni valide. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con assenza di profili di meritevolezza. Il motivo aggiunto sulla prescrizione è manifestamente infondato: la consumazione è stata correttamente individuata nella mancata restituzione dopo le richieste del marzo 2016, sicché il termine di prescrizione non era spirato. Per questi motivi il ricorrente è dichiarato inammissibile, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La dichiarazione di inammissibilità esclude il rilievo di eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Riferito dalla difesa come rilevante per la procedibilità, ma la Corte ritiene che non produca effetto di improcedibilità ab origine ove contestualmente fosse presente una querela tempestiva e altri elementi concorrenti; il d.lgs. non travolge la valutazione sulla tempestività quando sussistono elementi che hanno determinato la procedibilità all'origine.
Art. 61, n. 11 c.p. (aggravanti)
Richiamato come fattispecie che la difesa sosteneva avesse incidenza sulla procedibilità; la Corte ha valutato che la contestazione dell'aggravante non altera la necessità di provare la tardività della querela e non determina automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale ove vi sia stata procedibilità ab origine.
Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale sulla modalità di trattazione del ricorso (forme emergenziali), la Corte ha proceduto secondo le modalità previste.
Richiamato nella motivazione in relazione alla decorrenza del termine per proporre la querela: la decadenza deve essere accertata con criteri rigorosi e non in base a supposizioni; il termine decorre dalla conoscenza certa e completa del fatto da parte della persona offesa.
Art. 133 c.p. (circostanze attenuanti)
Usato per valutare le attenuanti generiche: la Corte ricorda che le attenuanti generiche non sono una mera concessione discrezionale ma richiedono profili di meritevolezza concreti e rilevanti, che nel caso di specie sono risultati mancanti.
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha quantificato il versamento in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La querela si considera tempestiva quando la persona offesa ha conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in tutti i suoi elementi; in presenza di incertezze o conteggi difformi, il termine decorre dalla data in cui la conoscenza diventa effettiva.
- Chi allega la tardività della querela ha l'onere di provarne il difetto di tempestività; senza prova adeguata la doglianza è destituita di fondamento.
- La procedibilità 'ab origine' permane se, al momento iniziale, sussistevano elementi che consentivano l'esercizio dell'azione penale; il sopravvenuto venir meno di uno degli elementi non cancella la rilevanza originaria degli altri.
- Le censure di merito in Cassazione sono inammissibili se non specificano puntualmente i passaggi motivazionali determinanti e non propongono una critica circostanziata; la Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione di fatto.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono la dimostrazione di profili concreti di meritevolezza; la loro negazione ben motivata in sede di merito non è sindacabile in Cassazione se logica e non contraddittoria.
- La decorrenza della prescrizione va valutata sulla base della ricostruzione di quando si è consumato il reato; ricorsi inammissibili impediscono il rilievo di eventuale prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.
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