Cassazione Civile, Ordinanza n. 07157/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una lite di confine tra proprietà contigue. In primo grado il Tribunale aveva accertato il confine tra i fondi delle parti e, ritenendo che una porzione di terreno fosse stata sconfinata e occupata, aveva condannato i convenuti a rilasciare l'area previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato integralmente tale decisione. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma dalla sentenza non emerge il contenuto sostanziale di tale censura: la Corte di cassazione si è arrestata a una verifica preliminare di procedibilità, rilevando che al deposito telematico erano stati allegati solo il file del ricorso e il file della procura speciale, senza il ricorso notificato munito di relata e senza attestazione idonea a consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione. La controricorrente ha inoltre dedotto che la notificazione del ricorso sarebbe intervenuta oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione, al momento dell'iscrizione a ruolo, del ricorso notificato con relata di notifica, omissione che impediva sia il controllo del rispetto dell'art. 369 c.p.c. sia la verifica della tempestività dell'impugnazione. Ha richiamato il principio per cui l'improcedibilità per mancato deposito dell'originale o della copia idonea del ricorso notificato è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal fatto che il controricorso sia stato comunque proposto senza eccezioni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone il deposito del ricorso notificato nei termini; la sua violazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione e la Corte può rilevarla d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito del ricorso notificato, completo della relata di notifica, è requisito necessario per evitare l'improcedibilità; il deposito del solo file del ricorso non basta quando non consenta il controllo della ritualità della notificazione.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e non è sanata dal fatto che la parte resistente abbia depositato controricorso senza eccepirla.
- La mancata produzione dell'attestazione di notifica preclude alla Corte anche la verifica della tempestività dell'impugnazione, specialmente quando sia contestato il rispetto del termine breve.
- In caso di improcedibilità del ricorso, il ricorrente soccombente deve essere condannato alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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