Cassazione Penale, Sentenza n. 13727/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ciriacono impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania del 18/07/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 01/06/2022 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. Nel ricorso per Cassazione il Ciriacono deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis c.p. e degli artt. 275, 275-bis, 277 e 284 c.p.p., nonché omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., atteso che il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso con atto depositato il 29/12/2022. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., applicato anche alle ipotesi di inammissibilità ex art. 591). La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per la rinuncia rituale del ricorrente, motivo che rientra tra le ipotesi di cui a questa norma.
La Corte interpreta l'art. 616 nel senso che la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità deve essere applicata anche quando l'inammissibilità è pronunciata ai sensi dell'art. 591 (inclusa la rinuncia all'impugnazione).
Norma sostanziale richiamata dal ricorrente (concorso di persone nel reato); la Corte non si è pronunciata nel merito a causa della rinuncia.
Norma sostanziale richiamata dal ricorrente (associazione di tipo mafioso); la Corte non ha esaminato le censure di merito per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 275, 275-bis, 277 e 284, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nelle censure del ricorrente in relazione alla custodia cautelare e alle successive impugnazioni; la Corte non ha valutato l'eventuale inosservanza/erronea applicazione per effetto della rinuncia.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione per spiegare che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità; la Corte lo richiama a supporto dell'estensione della sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione (trasmissioni alla cancelleria).
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del gravame ex art. 591 c.p.p. e fa venir meno l'esame nel merito delle censure proposte.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta comunque responsabilità per le spese processuali e può dar luogo alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.: tale norma si applica anche alle inammissibilità pronunciate ex art. 591.
- Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito (es. contestare la custodia cautelare), non si deve rinunciare all'impugnazione; la rinuncia paralizza l'esame sostanziale.
- Le questioni di diritto sostanziale (es. applicazione degli artt. 110 o 416-bis c.p.) restano inevase in caso di inammissibilità per rinuncia e potranno essere riproposte solo con un nuovo e ammissibile rimedio impugnatorio se previsto.
- È fondamentale rispettare le formalità procedurali per la rinuncia: deve essere rituale per produrre gli effetti di inammissibilità; altrimenti la Corte potrebbe non ritenere valida la rinuncia.
- Quando si impugnano provvedimenti cautelari, è opportuno valutare l'impatto della strategia processuale (rinuncia vs prosecuzione dell'impugnazione) in relazione al rischio di sanzioni pecuniarie e alle spese.
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