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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06730/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici che avevano conseguito la specializzazione tra il 1978 e il 1993, hanno agito contro lo Stato per ottenere il ristoro del mancato compenso per la frequenza delle scuole di specializzazione, deducendo l'inadempimento statale agli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie che prevedevano una remunerazione. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato prescritto il diritto, ritenendo decorrente il termine decennale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999; l'appello era poi stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazioni di legge, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 1999 perché, anche dopo tale data, il diritto sarebbe rimasto incerto quanto a contenuto, giurisdizione e titolo della responsabilità, e dunque non ancora concretamente esercitabile ai sensi dell'art. 2935 c.c. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 91, 97 e 348 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla censura relativa alla liquidazione delle spese, in particolare perché le spese erano state poste a carico di tutti gli appellanti nonostante le difese dell'Avvocatura fossero state svolte soltanto in una delle cause riunite. La Presidenza del Consiglio ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione di spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 per i corsi conclusi entro l'anno accademico 1990-1991; dopo tale data, l'incertezza sulla giurisdizione o sulla qualificazione dell'azione non integra un impedimento legale all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c., né esclude la decorrenza della prescrizione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo: se letto come omessa pronuncia, non è censurabile in cassazione l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c.; se letto come doglianza sul calcolo delle spese, verte su valutazione di merito. Ha inoltre accolto la domanda dell'Amministrazione per lite temeraria, condannando i ricorrenti alle spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo; la Corte conferma che la prescrizione estingue il diritto per inerzia del titolare secondo il termine applicabile.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; l'impedimento rilevante è solo un ostacolo legale all'esercizio del diritto, non l'incertezza giurisprudenziale su giurisdizione o qualificazione dell'azione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato in relazione alla liquidazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna per lite temeraria, ritenuta giustificata dalla giurisprudenza consolidata già esistente al momento del ricorso.

  • art. 97 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti con il motivo sulle spese, senza esito favorevole.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non consente di ricorrere per cassazione per omessa pronuncia sul motivo di gravame; al più può prospettarsi un problema di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Non consente di sindacare in cassazione l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 370 del 1999

    Ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo in favore di chi avesse ottenuto sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri, la data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) segna il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    È richiamato come atto con cui fu realizzata la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione.

  • direttiva 75/362/CEE

    Indicata come fonte europea che imponeva la previsione di un compenso per i medici specializzandi.

  • direttiva 82/76/CEE

    Indicata come fonte europea che imponeva la previsione di un compenso per i medici specializzandi.

  • direttiva 76/1982

    Citata nei motivi come direttiva rilevante, insieme alle altre direttive richiamate, per sostenere l'obbligo di remunerazione.

  • direttiva 16/1993

    Citata nei motivi come direttiva rilevante, insieme alle altre direttive richiamate, per sostenere l'obbligo di remunerazione.

  • artt. 5 e 89 Trattato CEE

    Richiamati nei motivi di ricorso per sostenere la violazione degli obblighi comunitari.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Massime di principio

  • Nel caso del diritto al risarcimento per tardiva o incompleta attuazione di direttive UE che riconoscevano un trattamento economico ai medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre, per i corsi conclusi entro l'anno accademico 1990-1991, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impedimento che differisce la decorrenza della prescrizione deve consistere in un ostacolo giuridico oggettivo all'esercizio del diritto; non rileva l'incertezza giurisprudenziale sulla giurisdizione, sul titolo di responsabilità o sulla qualificazione dell'azione.
  • L'ignoranza del contenuto esatto del diritto, o delle modalità processuali per farlo valere, non impedisce il decorso della prescrizione quando il pregiudizio sia già percepibile secondo l'ordinaria diligenza.
  • La proposizione di azioni giudiziarie da parte di altri soggetti in situazioni analoghe è indice dell'esercitabilità del diritto, non della sua inesigibilità per impedimento legale.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è impugnabile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo di gravame; in tale ipotesi la critica può al più investire la motivazione, non il vizio di omissione decisoria.
  • La doglianza che investe il concreto calcolo delle spese processuali, ove rimessa alla valutazione del giudice di merito, non integra di regola un errore deducibile come omessa pronuncia in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoPrescrizione
RamiProcesso civilePrevidenzaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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