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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44684/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/03/2022: si censurava, con primo motivo ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., la mancata applicazione dell'art. 587 c.p.p. in relazione all'assoluzione, in altro procedimento, di Della Grotta Luigi per la cessione dell'arma ritenuta poi detenuta dal Varone (si sosteneva che l'assoluzione di Della Grotta dovesse estendersi agli effetti favorevoli sul Varone trattandosi del medesimo episodio storico). Con il secondo motivo si deduceva carenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, contestando il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la detenzione e il porto dell'arma da parte del Varone fossero fatti storici robustamente provati e che l'assoluzione di Della Grotta per la cessione non incideva sul giudizio di responsabilità del Varone, perché la detenzione può essere stata acquisita da altro soggetto. Sul secondo motivo ha ritenuto l'argomento generico e manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti richiamando la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputato (numerosi precedenti), conformandosi alla giurisprudenza di legittimità; pertanto il motivo non è sindacabile. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento formale della censura (lett. c). La Corte ha ritenuto il motivo basato su tale disposizione manifestamente infondato, esaminando la sussistenza del vizio prospettato.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma sugli effetti della sentenza di assoluzione su terzi. La Corte ha ritenuto che l'assoluzione di Della Grotta non annulli la prova della detenzione posseduta dal Varone, perché la provenienza dell'arma non è esclusiva e la detenzione è fatto storico distinto.

  • art. 7 L. 203/1991

    Aggravante per delitti commessi con finalità mafiose. La Corte d'appello ha escluso l'applicazione di tale circostanza aggravante alla posizione del Varone relativamente ai reati in materia di armi.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti sulla base degli elementi indicati (gravità della condotta e precedenti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • L'assoluzione di un terzo per la cessione di un'arma non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità di chi è trovato in possesso dell'arma se la detenzione del bene è provata attraverso altre emergenze processuali; la provenienza dell'arma è elemento distinto dalla prova della detenzione.
  • La valutazione della concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito; se la sentenza indica motivazione non contraddittoria e richiama gli elementi considerati (es. gravità della condotta, precedenti), tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • In sede di impugnazione per cassazione è necessario formulare motivi specifici e ben fondati secondo le fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.; motivi generici o privi di solida base probatoria rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
  • L'accertamento degli effetti di una sentenza assolutoria sui terzi richiede un esame concreto della coincidenza tra il fatto giudicato e la posizione del terzo: non basta la mera esistenza di un collegamento processuale se il fatto materiale imputato al ricorrente è autonomamente provato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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