Cassazione Penale, Ordinanza n. 26299/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per detenzione illecita di hashish destinata allo spaccio. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e il trattamento sanzionatorio, contestando implicitamente anche la qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio anziché di lieve entità e l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze si risolvono in richieste di nuova valutazione del compendio probatorio, non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure investissero la ricostruzione del fatto, l'apprezzamento del materiale probatorio e il trattamento sanzionatorio, profili riservati al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il quantitativo di 142 grammi di hashish, la possibilità di ricavare oltre 1.700 dosi, l'assenza di spiegazioni credibili sull'acquisto della sostanza e il prezzo ritenuto incongruo, elementi da cui era stata desunta la destinazione allo spaccio. Ha inoltre ritenuto logicamente esclusa l'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e adeguatamente motivata la recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'ipotesi di lieve entità è esclusa quando il dato ponderale della sostanza e il principio attivo, unitamente agli altri elementi del caso concreto, depongono per una offensività non lieve e per la destinazione allo spaccio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, salvo il controllo sulla coerenza logica e sulla tenuta motivazionale della decisione impugnata.
- La destinazione di sostanze stupefacenti allo spaccio può essere desunta da elementi indiziari convergenti, quali il quantitativo detenuto, il numero di dosi ricavabili, l'assenza di una spiegazione credibile circa la provenienza della sostanza e l'incongruità del prezzo di acquisto.
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando peso complessivo, principio attivo e circostanze concrete evidenziano una condotta non marginale.
- La recidiva può essere motivatamente applicata valorizzando la complessiva personalità dell'imputato e precedenti penali, anche non specifici, ove ciò consenta di inferire una maggiore pericolosità e rinnovata capacità a delinquere.
Come è indicizzato
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