Cassazione Civile, Ordinanza n. 17570/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La lite nasce da una domanda con cui un fratello chiese il trasferimento in suo favore della quota di un appartamento sito in Roma, assumendo che l'acquisto fosse stato compiuto dal padre come intestazione fiduciaria nell'interesse dello stesso fratello, con denaro di quest'ultimo, e che una successiva scrittura privata del 7 ottobre 1996 avesse riconosciuto tale assetto e l'assenza di diritti altrui sul bene. Dopo i decessi del padre e della madre, la sorella non aveva trasferito la quota a lei pervenuta. In primo grado la domanda fu accolta; in appello la sorella contestò la regolarità della notifica, la mancata prova di un obbligo di trasferimento e l'inidoneità della scrittura privata a fondare il trasferimento di un immobile. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 1350 c.c., sostenendo che l'interposizione reale su immobile richiedesse forma scritta ad substantiam e che una dichiarazione confessoria non potesse supplire; 2) violazione degli artt. 2697 e 1367 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente letto la scrittura del 1996 come proveniente anche dalla madre e avesse attribuito alla ricorrente una qualità di erede non provata; 3) violazione dell'art. 2932 c.c., lamentando che la scrittura fosse inidonea a identificare il bene e quindi a sostenere l'esecuzione in forma specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il patto fiduciario avente ad oggetto un immobile, ove il fiduciario abbia acquistato per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam perché ha rilievo solo obbligatorio; ne consegue che, provato il pactum fiduciae, è esperibile l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento ex art. 2932 c.c. Ha inoltre osservato che la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e del dovere di ritrasferire, non è autonoma fonte dell'obbligazione ma vale come promessa di pagamento e conferma il rapporto fondamentale, con effetti di astrazione processuale della causa ex art. 1988 c.c. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente allegati come dedotti nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La forma scritta ad substantiam richiesta per gli atti traslativi immobiliari non si estende al patto fiduciario interno tra fiduciante e fiduciario, che produce effetti solo obbligatori.
L'obbligo di ritrasferire l'immobile derivante dal patto fiduciario può essere fatto valere mediante esecuzione in forma specifica, ove il rapporto fondamentale sia provato.
La censura sulla prova è stata ritenuta inammissibile perché nuova; il ricorso non può introdurre in cassazione questioni di fatto non trattate nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione della scrittura, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma; la questione è stata dichiarata nuova e inammissibile.
La dichiarazione scritta del fiduciario ha valore di promessa di pagamento e comporta astrazione processuale della causa, esonerando il fiduciante dall'onere di provare il rapporto fondamentale fino a prova contraria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel patto fiduciario avente ad oggetto un immobile, il rapporto interno tra fiduciante e fiduciario non richiede la forma scritta ad substantiam, perché non costituisce il titolo diretto dell'effetto reale ma genera un'obbligazione di ritrasferimento.
- L'obbligo di ritrasferire il bene immobile acquistato dal fiduciario può essere azionato con la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purché il patto fiduciario sia provato.
- La dichiarazione scritta unilaterale del fiduciario che riconosce l'intestazione fiduciaria e promette il ritrasferimento non crea un nuovo rapporto obbligatorio, ma vale come ricognizione del rapporto già esistente e determina un effetto di astrazione processuale della causa ex art. 1988 c.c.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata; chi le deduce deve indicare specificamente di averle già prospettate nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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