Cassazione Penale, Sentenza n. 10042/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva facoltativa. Si lamenta che la Corte d'Appello non abbia valutato il motivo d'appello relativo alla recidiva, limitandosi a richiamare la presenza di precedenti senza spiegare la relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito e senza motivare perché il nuovo reato sarebbe idoneo a dimostrare una maggior capacità a delinquere. Successivamente il difensore ha dedotto, fuori dai motivi originari, la prescrizione dei reati (commessi nel 2009).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'onere motivazionale relativo alla recidiva possa essere assolto anche implicitamente e che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si leggono congiuntamente formando un unico corpo decisionale. Dalla lettura congiunta emergeva la presenza di numerosi precedenti specifici per ricettazione e falso e l'omogeneità dei comportamenti (nove falsi oggetto della nuova condanna), elementi che giustificavano l'applicazione della recidiva e l'inasprimento della pena. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che non poteva valutare la questione della prescrizione, non dedotta nel ricorso per cassazione, e ha osservato che la prescrizione era stata sospesa nel periodo 20.11.2018-23.1.2020 e che la presenza di due circostanze aggravanti ad effetto speciale e l'aumento conseguente della pena avrebbero comunque impedito la prescrizione.
Norme richiamate
Fornisce i parametri per valutare la maggiore colpevolezza e pericolosità ai fini della recidiva; la Corte lo invoca per collegare natura e tempo dei precedenti alla valutazione della recidiva.
Regola i termini per le memorie e le produzioni in Cassazione; la Corte rileva che la deduzione tardiva della prescrizione non poteva sanare l'inammissibilità del ricorso.
Riferito in relazione all'effetto speciale delle circostanze aggravanti che aumentano la pena, incidendo sulla non intervenuta prescrizione.
Richiamato per il medesimo effetto relativo al calcolo della pena e alla valutazione della prescrizione in presenza di circostanze aggravanti.
Schema normativo utilizzato per l'aumento della pena in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, considerato ai fini della non prescrizione.
Massime di principio
- L'onere motivazionale per l'applicazione della recidiva può essere assolto anche implicitamente, purché emerga una valutazione concreta della riprovevolezza e della pericolosità dell'imputato.
- Se esiste una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si leggono congiuntamente e costituiscono un corpo decisionale unitario utile a valutare la sussistenza della recidiva.
- Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva è necessario confutare specificamente le argomentazioni dei giudici di merito; mere riproposizioni o censure generiche portano all'inammissibilità del ricorso.
- Questioni nuove (ad es. la prescrizione) non possono essere utilmente proposte in Cassazione se non erano dedotte nel ricorso originario; la proposizione tardiva non sanerà l'inammissibilità.
- La natura omogenea dei reati e la reiterazione di condotte analoghe sono elementi forti a favore del riconoscimento della recidiva, in quanto indicano una maggiore propensione a delinquere.
- La sospensione della prescrizione intervenuta durante il giudizio di merito e l'esistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale possono impedire la declaratoria di prescrizione anche per reati commessi in passato.
Testo integrale
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