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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10042/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva facoltativa. Si lamenta che la Corte d'Appello non abbia valutato il motivo d'appello relativo alla recidiva, limitandosi a richiamare la presenza di precedenti senza spiegare la relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito e senza motivare perché il nuovo reato sarebbe idoneo a dimostrare una maggior capacità a delinquere. Successivamente il difensore ha dedotto, fuori dai motivi originari, la prescrizione dei reati (commessi nel 2009).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'onere motivazionale relativo alla recidiva possa essere assolto anche implicitamente e che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si leggono congiuntamente formando un unico corpo decisionale. Dalla lettura congiunta emergeva la presenza di numerosi precedenti specifici per ricettazione e falso e l'omogeneità dei comportamenti (nove falsi oggetto della nuova condanna), elementi che giustificavano l'applicazione della recidiva e l'inasprimento della pena. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che non poteva valutare la questione della prescrizione, non dedotta nel ricorso per cassazione, e ha osservato che la prescrizione era stata sospesa nel periodo 20.11.2018-23.1.2020 e che la presenza di due circostanze aggravanti ad effetto speciale e l'aumento conseguente della pena avrebbero comunque impedito la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per valutare la maggiore colpevolezza e pericolosità ai fini della recidiva; la Corte lo invoca per collegare natura e tempo dei precedenti alla valutazione della recidiva.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola i termini per le memorie e le produzioni in Cassazione; la Corte rileva che la deduzione tardiva della prescrizione non poteva sanare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 157 comma 2 cod. pen.

    Riferito in relazione all'effetto speciale delle circostanze aggravanti che aumentano la pena, incidendo sulla non intervenuta prescrizione.

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Richiamato per il medesimo effetto relativo al calcolo della pena e alla valutazione della prescrizione in presenza di circostanze aggravanti.

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Schema normativo utilizzato per l'aumento della pena in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, considerato ai fini della non prescrizione.

Massime di principio

  • L'onere motivazionale per l'applicazione della recidiva può essere assolto anche implicitamente, purché emerga una valutazione concreta della riprovevolezza e della pericolosità dell'imputato.
  • Se esiste una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si leggono congiuntamente e costituiscono un corpo decisionale unitario utile a valutare la sussistenza della recidiva.
  • Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva è necessario confutare specificamente le argomentazioni dei giudici di merito; mere riproposizioni o censure generiche portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Questioni nuove (ad es. la prescrizione) non possono essere utilmente proposte in Cassazione se non erano dedotte nel ricorso originario; la proposizione tardiva non sanerà l'inammissibilità.
  • La natura omogenea dei reati e la reiterazione di condotte analoghe sono elementi forti a favore del riconoscimento della recidiva, in quanto indicano una maggiore propensione a delinquere.
  • La sospensione della prescrizione intervenuta durante il giudizio di merito e l'esistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale possono impedire la declaratoria di prescrizione anche per reati commessi in passato.

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