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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04454/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione a precetto deducendo, tra l'altro, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., assumendo l'assenza di beni pignorabili nel luogo di elezione del domicilio indicato dal creditore e la presenza invece di beni nel circondario di altro tribunale. Nel corso della vicenda processuale, il Tribunale di Milano aveva prima dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pesaro, liquidando le spese, e successivamente, su iniziativa della creditrice, aveva riassunto la causa e ribadito la declinatoria, con ulteriore liquidazione delle spese. Con il ricorso per regolamento di competenza la debitrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere il Tribunale riesaminato una statuizione di incompetenza ormai definitiva per mancata impugnazione con regolamento necessario; 2) violazione degli artt. 39 e 51 c.p.c., per la decisione resa da un giudice che aveva già conosciuto della medesima causa; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese oltre i limiti legali. La ricorrente chiedeva che fosse confermata la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo logicamente gli altri, e ha cassato senza rinvio la decisione impugnata. Ha ritenuto che il primo provvedimento con cui il Tribunale di Milano aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Pesaro fosse una statuizione immediatamente impugnabile con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; poiché tale rimedio non era stato tempestivamente proposto, la declinatoria era divenuta definitiva e il medesimo Tribunale non poteva successivamente rivederla o riassumere la trattazione della causa. La Corte ha quindi applicato il principio dell'apparenza processuale e ha condannato la parte intimata alle spese del giudizio di legittimità e della fase di riassunzione, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 480, comma 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità del precetto per mancata indicazione/rispetto del luogo rilevante ai fini dell'esecuzione, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 2909 c.c.

    La statuizione di incompetenza non impugnata nei modi dovuti è divenuta definitiva e non poteva essere riesaminata dallo stesso giudice.

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione del provvedimento declinatorio ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione sulla competenza.

  • art. 39 c.p.c.

    Invocato come norma sulla competenza e sul divieto di duplicazione del giudizio sulla medesima causa; il suo richiamo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 51 c.p.c.

    Invocato per l'incompatibilità del giudice già investito della causa; motivo assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese oltre i limiti legali; motivo assorbito.

  • art. 42 c.p.c.

    Il provvedimento declinatorio di competenza doveva essere impugnato con regolamento necessario di competenza; la mancata proposizione ha reso definitiva la statuizione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato dal Pubblico Ministero in relazione al diverso rimedio reclamatorio, ma la Corte ha escluso che il caso fosse assimilabile a un provvedimento cautelare.

Massime di principio

  • Quando un giudice pronuncia in modo espresso e inequivoco la propria incompetenza territoriale in favore di altro ufficio giudiziario, la statuizione va impugnata con regolamento necessario di competenza e non può essere successivamente riesaminata dallo stesso giudice se non sia stato proposto il rimedio nei termini.
  • Il principio dell'apparenza processuale impone di guardare al contenuto sostanziale del provvedimento: se esso declina la competenza e chiude la trattazione davanti al giudice adito, il rimedio va individuato in base a tale contenuto, anche se la decisione sia inserita in un subprocedimento o anticipata rispetto al merito.
  • Una statuizione di incompetenza non tempestivamente impugnata diviene definitiva e preclude al medesimo ufficio giudiziario ogni successivo ripensamento sulla competenza e sulle conseguenze accessorie della declinatoria.
  • Non è corretta l'analogia con i provvedimenti del giudice dell'esecuzione o con atti cautelari quando il giudice della cognizione abbia invece deciso sulla propria competenza, spogliandosi del processo davanti a sé.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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