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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18220/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per lesioni personali gravi a danno di Davide Faranda. Cristhian Asta: deduceva vizio di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità dei testi a discarico e della persona offesa e censurava il trattamento sanzionatorio (pena di 4 anni e 8 mesi), con specifico rilievo sulla recidiva. Angelica Tenore: proponeva sei motivi tra cui errata applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso morale e/o materiale), mancata ammissione di prove sopravvenute (fotografie) e di ricognizione ex art. 213 c.p.p., travisamento dei fatti e contraddittorietà sulla identificazione (vittima avrebbe indicato una ragazza mora mentre la Tenore è bionda), nonché vizio di motivazione sulla pena e sul diniego delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati (alcuni motivi inammissibili o generici) e li ha respinti. È stata confermata la motivazione e la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito; è stato ritenuto che la rinnovazione istruttoria in appello non fosse necessaria né obbligatoria alla luce della completezza dell'istruttoria e che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'identificazione della Tenore e l'attendibilità della parte offesa. Sull'entità della pena è stato ribadito il valore discrezionale del giudice del merito, esercitato senza arbitrarietà. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate secondo nota.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi di motivo nei ricorsi; norma procedurale che regola l'esposizione sintetica dei motivi in Cassazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa di Tenore in tema di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale avesse considerato anche il concorso materiale oltre che morale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocato per la mancata acquisizione di prove sopravvenute (fotografie); la Cassazione ha confermato il potere discrezionale del giudice di appello nel valutare la rinnovazione istruttoria.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Riferito alla richiesta di ricognizione; la Corte ha ritenuto che la rinnovazione/ricognizione non fosse necessaria alla decisione, data la completezza dell'istruttoria già acquisita.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di travisamento dei fatti; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in Cassazione, che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo casi di elemento inesistente o risultato incontestabilmente diverso dalla realtà.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Evocato dalla difesa riguardo al dubbio sull'identificazione; la Corte ha ritenuto la critica inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito non è tenuto a enucleare analiticamente tutti gli elementi considerati, purché la motivazione sia logicamente congrua.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Citate in relazione al potere discrezionale di determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sul piano della proporzione e della gravità del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per delimitare l'ambito del sindacato in Cassazione sulla valutazione della prova dichiarativa e sul 'travisamento del fatto'.

Massime di principio

  • La Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: è precluso un riesame estensivo del fatto salvo che emergano contraddizioni manifeste o elementi inesistenti (limiti del sindacato di legittimità).
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (es. acquisizione di foto o ricognizione) è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene l'istruttoria già completa e deve motivare adeguatamente; tale valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • Le contestazioni sulla identità e sull'attendibilità del testimone/vittima devono essere specifiche e puntuali in cassazione: argomentazioni generiche o il semplice invito a preferire una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Sul piano sanzionatorio il giudice del merito ha ampia discrezionalità (artt. 132-133 c.p.): contestazioni generiche sull'entità della pena o sulla mancata concessione delle attenuanti sono inammissibili se la motivazione è adeguata e non illogica.
  • Per ottenere l'ammissione di prove nuove o la ricognizione è necessario dimostrare che le prove esistenti siano manifestamente insufficienti o che la prova nuova sia decisiva per l'esito, altrimenti la decisione di non ammetterle resiste al sindacato di legittimità.
  • Nelle ipotesi di identificazione discrepante (descrizione fisica diversa), la difesa deve dimostrare in modo concreto come tali discrepanze incidano sulla attendibilità dell'identificazione e indicare violazioni procedure di identificazione per poter sperare in successo d'appello o in cassazione.

Testo integrale

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