Cassazione Penale, Sentenza n. 18220/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per lesioni personali gravi a danno di Davide Faranda. Cristhian Asta: deduceva vizio di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità dei testi a discarico e della persona offesa e censurava il trattamento sanzionatorio (pena di 4 anni e 8 mesi), con specifico rilievo sulla recidiva. Angelica Tenore: proponeva sei motivi tra cui errata applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso morale e/o materiale), mancata ammissione di prove sopravvenute (fotografie) e di ricognizione ex art. 213 c.p.p., travisamento dei fatti e contraddittorietà sulla identificazione (vittima avrebbe indicato una ragazza mora mentre la Tenore è bionda), nonché vizio di motivazione sulla pena e sul diniego delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati (alcuni motivi inammissibili o generici) e li ha respinti. È stata confermata la motivazione e la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito; è stato ritenuto che la rinnovazione istruttoria in appello non fosse necessaria né obbligatoria alla luce della completezza dell'istruttoria e che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'identificazione della Tenore e l'attendibilità della parte offesa. Sull'entità della pena è stato ribadito il valore discrezionale del giudice del merito, esercitato senza arbitrarietà. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate secondo nota.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi di motivo nei ricorsi; norma procedurale che regola l'esposizione sintetica dei motivi in Cassazione.
Richiamato dalla difesa di Tenore in tema di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale avesse considerato anche il concorso materiale oltre che morale.
Invocato per la mancata acquisizione di prove sopravvenute (fotografie); la Cassazione ha confermato il potere discrezionale del giudice di appello nel valutare la rinnovazione istruttoria.
Riferito alla richiesta di ricognizione; la Corte ha ritenuto che la rinnovazione/ricognizione non fosse necessaria alla decisione, data la completezza dell'istruttoria già acquisita.
Richiamato in relazione al vizio di travisamento dei fatti; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in Cassazione, che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo casi di elemento inesistente o risultato incontestabilmente diverso dalla realtà.
Evocato dalla difesa riguardo al dubbio sull'identificazione; la Corte ha ritenuto la critica inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito.
Richiamato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito non è tenuto a enucleare analiticamente tutti gli elementi considerati, purché la motivazione sia logicamente congrua.
Citate in relazione al potere discrezionale di determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sul piano della proporzione e della gravità del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente per delimitare l'ambito del sindacato in Cassazione sulla valutazione della prova dichiarativa e sul 'travisamento del fatto'.
Massime di principio
- La Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: è precluso un riesame estensivo del fatto salvo che emergano contraddizioni manifeste o elementi inesistenti (limiti del sindacato di legittimità).
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (es. acquisizione di foto o ricognizione) è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene l'istruttoria già completa e deve motivare adeguatamente; tale valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Le contestazioni sulla identità e sull'attendibilità del testimone/vittima devono essere specifiche e puntuali in cassazione: argomentazioni generiche o il semplice invito a preferire una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Sul piano sanzionatorio il giudice del merito ha ampia discrezionalità (artt. 132-133 c.p.): contestazioni generiche sull'entità della pena o sulla mancata concessione delle attenuanti sono inammissibili se la motivazione è adeguata e non illogica.
- Per ottenere l'ammissione di prove nuove o la ricognizione è necessario dimostrare che le prove esistenti siano manifestamente insufficienti o che la prova nuova sia decisiva per l'esito, altrimenti la decisione di non ammetterle resiste al sindacato di legittimità.
- Nelle ipotesi di identificazione discrepante (descrizione fisica diversa), la difesa deve dimostrare in modo concreto come tali discrepanze incidano sulla attendibilità dell'identificazione e indicare violazioni procedure di identificazione per poter sperare in successo d'appello o in cassazione.
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