Cassazione Civile, Ordinanza n. 29252/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della società per Euro 36.000, oltre accessori, a titolo di compenso deliberato dall'assemblea per l'attività di amministratrice unica svolta da una socia/amministratrice nel periodo 10 novembre 2003 - 24 novembre 2005. La società propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'inadempimento dell'amministratrice ai doveri gestori, anche alla luce di un successivo accertamento giudiziale di un ammanco di cassa addebitato alla stessa. Il tribunale rigettò l'opposizione e la corte d'appello confermò il decreto ingiuntivo. In cassazione la società articolò sei motivi: 1) violazione degli artt. 1460, 1218, 2392, 2393 c.c. e artt. 3 e 24 Cost., sostenendo di poter paralizzare il credito al compenso con la sola exceptio inadimpleti contractus, senza dover prima proporre azione di responsabilità; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 10, co. 2-bis, d.lgs. 5/2003, sul riparto dell'onere probatorio e sulla contestazione specifica dell'eccezione di inadempimento; 3) violazione degli artt. 426 e 427 c.p.c. per l'erroneo mutamento del rito e per la mancata caducazione del decreto monitorio emesso in origine dal giudice del lavoro; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tardiva costituzione della controparte; 5) nullità/violazione dell'art. 9 d.lgs. 5/2003 per errata individuazione delle conclusioni; 6) violazione degli artt. 1460, 1218 e 2697 c.c. per il mancato apprezzamento dell'inerzia della amministratrice dopo le dimissioni ai fini almeno della riduzione del quantum dovuto. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondato il principio per cui, nel rapporto tra società e amministratore di s.r.l., la società può opporre in via di eccezione l'inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi gestori per paralizzare o ridurre la pretesa di compenso, senza necessità di proporre autonomamente azione di responsabilità; ha inoltre assorbito il sesto motivo e ha dichiarato infondati/inammissibili il terzo, quarto e quinto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha affermato che il diritto al compenso dell'amministratore di s.r.l. è collegato a un rapporto di tipo contrattuale/corrispetttivo, distinto dall'immedesimazione organica verso i terzi, con conseguente applicabilità degli artt. 1218 e 1460 c.c. La società, quindi, può opporre come eccezione riconvenzionale l'inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi gestori dell'amministratore per paralizzare la domanda di compenso, senza dover previamente introdurre un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili o infondati per genericità e difetto di autosufficienza. Il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
"exceptio inadimpleti contractus"
L'eccezione di inadempimento è utilizzabile anche nel rapporto tra società e amministratore per paralizzare la pretesa di compenso, ove siano dedotti inadempimenti agli obblighi gestori.
La responsabilità per inesatto adempimento degli obblighi dell'amministratore è trattata come responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'amministratore; il riferimento serve nel ragionamento, ma la decisione ricostruisce la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. come contrattuale ex art. 2476 c.c.
Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente in tema di azione di responsabilità; la Corte chiarisce che la società non deve necessariamente agire in giudizio per responsabilità per poter opporre l'inadempimento in via di eccezione.
Usato per il riparto dell'onere della prova: chi eccepisce l'inadempimento può allegarlo, mentre il creditore deve provare il proprio esatto adempimento; la distribuzione degli oneri segue il principio di vicinanza della prova.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove e l'asserita contestazione specifica della documentazione prodotta.
Invocato per criticare il mutamento di rito disposto nel giudizio di merito.
Invocato insieme all'art. 426 c.p.c. per sostenere l'illegittimità del mutamento di rito e le relative conseguenze processuali.
Richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia sul motivo di appello.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla corretta individuazione delle conclusioni nel rito societario.
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. 5/2003
Richiamato nel secondo motivo sul tema dell'onere di specifica contestazione nel rito societario.
La violazione dei doveri gestori dell'amministratore integra responsabilità contrattuale verso la società; tale responsabilità può essere fatta valere anche in via di eccezione per incidere sul diritto al compenso.
Richiamato come norma che mostra la contrapposizione di posizioni tra società e amministratore nei rapporti interni.
Citato per evidenziare la responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento.
Citato per evidenziare la responsabilità degli amministratori nella fase successiva alla causa di scioglimento.
Usato come parametro per affermare che il diritto al compenso sorge con l'accettazione della carica e che può essere determinato dall'assemblea; nel caso concreto la delibera assembleare aveva fissato il compenso.
Richiamato per descrivere i compiti di amministrazione della s.r.l. e il rispetto dell'art. 2086, secondo comma, c.c.
art. 2086, secondo comma, c.c.
Richiamato per indicare il dovere di corretta gestione dell'impresa nell'esercizio dell'amministrazione.
Richiamato per collocare il rapporto nel contratto di società e nel conseguente rapporto associativo.
Richiamato con riferimento alla rappresentanza generale dell'amministratore verso i terzi.
Richiamato per l'astratta configurabilità di patti atipici nella relazione tra società e amministratore, ma non decisivo nel caso concreto.
Richiamato nella parte in cui si ricorda che anche obbligazioni ex lege sono soggette a regole analoghe a quelle contrattuali.
Richiamato come norma del mandato che presuppone l'onerosità, evocata a supporto della lettura del diritto al compenso.
Richiamato solo come riferimento comparativo rispetto alla prestazione d'opera intellettuale.
Richiamato solo come riferimento comparativo sul compenso della prestazione d'opera intellettuale.
Richiamato quale disciplina delle società per azioni sul compenso degli amministratori, usata in via analogica/argomentativa.
Citatto nel richiamo a Sez. U 1545/2017, ma non è norma decisiva del dispositivo; serve al contesto della qualificazione del rapporto ai fini della pignorabilità del compenso.
Richiamato per escludere che il rapporto tra amministratore e società rientri nel lavoro subordinato/parasubordinato ai fini della competenza e della pignorabilità.
art. 36 Cost.
Richiamato in relazione all'inapplicabilità della disciplina del lavoro subordinato al rapporto dell'amministratore.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento del criterio di distribuzione dell'onere della prova secondo vicinanza e effettiva disponibilità dei mezzi probatori.
Citato solo indirettamente nel raffronto tra rimedi risolutori e exceptio inadimpleti contractus, senza ruolo decisivo.
Richiamato nel discorso sulla non estensione delle prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione continuata o periodica.
La Corte lo assume come base della responsabilità contrattuale degli amministratori verso la società e come titolo per l'azione risarcitoria, ma chiarisce che non è necessario esercitarla in via di azione per opporre l'eccezione in sede di difesa.
Richiamato per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nei rapporti societari.
Richiamato nel contesto del rito societario e del mutamento di rito disposto nel merito.
Massime di principio
- Nel rapporto tra società e amministratore di società di capitali, il diritto al compenso può essere letto come inserito in un rapporto di tipo contrattuale/corrispetttivo interno, distinto dall'immedesimazione organica verso i terzi; perciò trovano applicazione, quanto alla pretesa remuneratoria, le regole sull'inadempimento e sull'eccezione di inadempimento.
- La società convenuta in pagamento del compenso dell'amministratore può opporre in via di eccezione, anche riconvenzionale, l'inadempimento o l'inesatto adempimento dei doveri gestori, senza essere obbligata a proporre previamente un'autonoma azione di responsabilità.
- Quando il convenuto solleva l'eccezione di inadempimento, l'onere probatorio si sposta sull'attore-creditore, che deve dimostrare il proprio esatto adempimento o la non imputabilità dell'eventuale disfunzione, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La gravità dell'inadempimento rileva come requisito della risoluzione del contratto, ma non è automaticamente necessaria nella stessa misura per l'operatività dell'eccezione di inadempimento, la quale ha funzione difensiva e conservativa.
- Nei rapporti societari interni, la qualificazione del rapporto organico non esclude l'esistenza di posizioni contrapposte tra società e amministratore, idonee a fondare obblighi e responsabilità reciproci, anche in relazione al compenso.
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi dell'amministratore, il giudice deve verificare se le contestazioni della società attengano a un semplice difetto di causa o a un vero inadempimento degli obblighi gestori, potendo il secondo incidere direttamente sulla debenza del credito reclamato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →