Cassazione Civile, Ordinanza n. 17324/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di due procedure esecutive immobiliari riunite, le esecutate hanno impugnato con opposizione agli atti esecutivi il decreto di trasferimento con cui erano stati assegnati all'aggiudicatario alcuni immobili. Hanno dedotto, in sintesi, che quei beni non sarebbero stati aggredibili nella procedura da cui era originato il pignoramento principale perché colpiti solo in una procedura autonoma, che la riunione delle esecuzioni non avrebbe consentito la loro vendita, che il decreto era stato emesso senza previa aggiudicazione, che non indicava una iscrizione ipotecaria successiva, che non considerava un precedente acquisto di una delle opponenti trascritto anteriormente all'ipoteca e in continuità con un preliminare trascritto, e che vi sarebbe stata impossibilità di completare trascrizione e voltura per discontinuità delle trascrizioni ereditarie. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. In Cassazione la parte resistente ha controricorso, mentre le altre intimate non hanno svolto difese. La Corte, tuttavia, non esamina nel merito i motivi perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo non era depositata la prova della notificazione della sentenza impugnata, nonostante la ricorrente avesse dichiarato che la sentenza era stata notificata, con conseguente violazione dell'art. 369 c.p.c.; inoltre la sentenza era stata pubblicata meno di sessanta giorni prima della notifica del ricorso, quindi non operava l'eccezione giurisprudenziale richiamata dalle ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 369 c.p.c. e dei principi delle Sezioni Unite. Ha ritenuto irrilevante la mancata contestazione del controricorrente e ha escluso che il caso rientrasse nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso. In via solo incidentale ha osservato che, comunque, uno dei motivi sarebbe stato inammissibile perché la doglianza sulla proprietà del terzo richiedeva un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e non un ricorso straordinario, mentre un altro non coglieva la ratio decidendi del giudice di merito sulla tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalle esecutate e, in via incidentale, come decisione di merito del Tribunale sulla tardività dell'opposizione.
Richiamato per affermare che la doglianza relativa all'inespropriabilità del bene di proprietà di terzo avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione di terzo e non con ricorso per cassazione.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, perché impedisce alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Richiamato per escludere che il deposito tardivo o la disponibilità del documento per iniziativa della controparte possano sanare l'omissione originaria ai fini dell'improcedibilità.
Citato in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.
Indicato quale norma procedurale applicata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza dichiarata notificata dalla parte ricorrente, il deposito della sola copia autentica della decisione non basta: è necessario produrre anche la relata di notificazione o la documentazione equivalente, altrimenti il ricorso è improcedibile.
- La sanzione dell'improcedibilità per omissione del deposito della relata di notificazione tutela l'esigenza pubblicistica di verificare la tempestività dell'impugnazione e non è esclusa né dalla mancata contestazione della controparte né dal reperimento del documento nel fascicolo d'ufficio, salvo i casi espressamente ammessi dalla giurisprudenza.
- L'eccezione elaborata per le sentenze pubblicate non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso non opera quando, nel caso concreto, tale arco temporale sia superato.
- Una doglianza che sostenga l'inespropriabilità di un bene perché appartenente a un terzo deve essere incanalata nello strumento processuale proprio dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non potendo essere veicolata in modo improprio con altri mezzi di impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve censurare specificamente la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della sentenza impugnata; se ciò non avviene, il motivo è inammissibile.
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