Cassazione Civile, Ordinanza n. 12081/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento di un credito di circa due milioni di euro, asseritamente derivante in parte da un mutuo ipotecario e in parte dal saldo passivo di un conto corrente. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova documentale. In opposizione allo stato passivo la società interessata aveva prodotto ulteriore documentazione: contratto di mutuo, nota di iscrizione ipotecaria, estratti conto, scalari, atto di erogazione e quietanza, documentazione relativa all’apertura del conto. Il tribunale ha ritenuto ammissibile l’intervento della cessionaria del credito, ma ha espunto la documentazione prodotta tardivamente, ha respinto la richiesta di estromissione della banca cedente per difetto di consenso del fallimento e ha rigettato l’opposizione, condannando la parte opponente alle spese. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: 1) omesso esame e violazione dei criteri di valutazione della prova quanto alla concreta erogazione della somma mutuata; 2) violazione delle norme sul rito di verifica del passivo e sul contraddittorio, sostenendo che il deposito dell’atto di erogazione e quietanza fosse ammissibile; 3-4) errori nell’interpretazione della domanda e nell’esclusione del privilegio ipotecario; 5-7) vizi relativi al rapporto di conto corrente, al mancato contraddittorio sulla questione della data certa ex art. 2704 c.c. e alla valutazione di un riconoscimento di debito; 8) omessa considerazione di un contenzioso pregresso ai fini dell’opponibilità del rapporto; 9) erronea espunzione del benestare di apertura del conto corrente, prodotto in originale, per tardività e per asserito difetto di conformità della copia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha rigettato il secondo; ha ritenuto assorbiti il terzo, il quarto e l’ottavo; ha accolto il quinto, il sesto, il settimo e il nono motivo. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato nei limiti dei motivi accolti e il rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione anche per le spese. Quanto ai principi applicati, la Corte ha ribadito che: il controricorso/adesione della parte che non è destinataria dell’impugnazione principale non può valere come ricorso incidentale tardivo se non nei limiti consentiti; in materia di insinuazione al passivo, la prova dell’erogazione del finanziamento è fatto costitutivo del credito e deve essere fornita dal creditore; la questione della data certa dei documenti opponibili alla massa è rilevabile d’ufficio ma impone il contraddittorio; il giudice non può confondere l’efficacia probatoria di una ricognizione di debito con la sua opponibilità ex art. 2704 c.c.; il disconoscimento della conformità di una copia all’originale non produce gli effetti del disconoscimento ex art. 215 c.p.c. e non preclude al giudice l’accertamento della conformità con altri mezzi di prova.
Norme richiamate
è richiamato come base della certificazione prodotta a sostegno dell’insinuazione del credito bancario, ma la certificazione non basta se manca prova documentale del credito
disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta dalla parte creditrice esclusa
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
stabilisce il termine per la produzione documentale nell’opposizione allo stato passivo; il tribunale ha espunto i documenti prodotti oltre tale termine
l’estromissione della parte originaria è stata ritenuta non ammissibile in assenza del consenso della controparte
le forme e i termini dell’impugnazione incidentale tardiva si applicano solo all’impugnazione incidentale in senso stretto
nel giudizio di cassazione operano per il ricorso incidentale in senso stretto, non per un atto meramente adesivo al ricorso principale
invocato per censurare la valutazione della prova documentale
richiamato come parametro dei vizi di nullità della sentenza e di omesso esame di fatti/documenti decisivi
il contraddittorio va garantito anche quando il giudice rilevi d’ufficio questioni ostative come la mancanza di data certa
richiamato in relazione al contraddittorio processuale e alle preclusioni istruttorie
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della necessità di pieno contraddittorio e diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato in relazione al giusto processo e al contraddittorio
disciplinava la domanda di insinuazione al passivo; la richiesta di privilegio ipotecario è stata ritenuta nuova rispetto alla domanda originaria
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato per apparente o perplessa motivazione
richiamato con riguardo al valore probatorio del riconoscimento di debito
la mancanza di data certa nei documenti opponibili al fallimento è eccezione rilevabile d’ufficio, ma il giudice deve comunque attivare il contraddittorio; la ricognizione di debito con data certa può essere rilevante ai fini probatori e dell’opponibilità
richiamato per censurare la valutazione delle prove e la trascurata rilevanza di un contenzioso pregresso
disciplinano la forza probatoria delle riproduzioni e il disconoscimento della copia; la contestazione della copia non impedisce al giudice di verificarne la conformità con altri mezzi di prova
invocati in relazione alla valutazione del materiale probatorio e del documento prodotto in copia
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la prova dei fatti costitutivi del credito grava sul creditore opponente; in particolare, per un credito da mutuo, l’effettiva erogazione della somma è un fatto costitutivo che deve risultare documentalmente.
- La mancanza di data certa dei documenti prodotti contro la massa fallimentare costituisce una questione rilevabile anche d’ufficio, ma il giudice deve previamente instaurare il contraddittorio sul punto prima di decidere.
- L’efficacia probatoria di una ricognizione di debito va distinta dalla sua opponibilità alla massa ex art. 2704 c.c.: un documento può essere munito di data certa e tuttavia non provare, da solo, il saldo finale o altri elementi del credito.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale non equivale al disconoscimento della scrittura ex art. 215 c.p.c. e non preclude al giudice di accertare la corrispondenza tra copia e originale con ogni mezzo di prova idoneo, comprese le presunzioni.
- Nel giudizio di legittimità, un atto meramente adesivo al ricorso principale non può essere utilizzato come ricorso incidentale tardivo se non ricorrono i presupposti e i termini propri dell’impugnazione incidentale in senso stretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →