Cassazione Penale, Sentenza n. 3738/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso nell'ambito di un procedimento per frodi fiscali. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) assenza del fumus commissi delicti; (2) assenza di motivazione sul periculum in mora, ossia mancanza di specifiche ragioni che giustificassero l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancanza di motivazione sul periculum in mora) e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale del riesame sia l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania del 14/03/2023. La Corte ha rilevato che il GIP non ha fornito alcuna argomentazione circa le ragioni per cui il bene potesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio e che il Tribunale del riesame ha illegittimamente “integrato” una motivazione del tutto inesistente richiamando precedenti non pertinenti. Conseguentemente è disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e la trasmissione degli atti al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul 'periculum in mora', ossia sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
art. 240 cod. pen.
Richiamato in relazione alla confisca come effetto ablativo; la sentenza segnala che per alcune categorie di beni la confisca può essere prevista ex lege, ma ciò non esonera dalla motivazione sul periculum in mora quando richiesta.
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (c.d. 'Ellade')
Principio guida: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora; tale periculum può desumersi da elementi oggettivi (quantità, natura dei beni) o soggettivi (comportamento dell'onerato), e non è ammesso un automatismo decisionale. Tale principio si applica anche alla confisca tributaria.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche artt. 292 e 309 c.p.p.)
Le modifiche hanno ampliato il contesto in cui il giudice del riesame può integrare la motivazione di un provvedimento cautelare, ma l'integrazione è possibile solo se esiste una motivazione anche stringata; se la motivazione è del tutto assente non vi è materia da sottoporre al contraddittorio e non è ammessa integrazione.
art. 626 cod. proc. pen.
Predispone la comunicazione al Procuratore generale in sede (Cassazione) per i provvedimenti annullati senza rinvio, come disposto dalla Corte nella sentenza.
Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022 (Fricano)
Precisa che il periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi sia da elementi soggettivi, confermando i criteri applicativi indicati dalle Sezioni Unite.
Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022 (Moretti)
Sottolinea l'esclusione di automatismi decisori e la necessità di un vaglio critico da parte dell'organo giudicante prima di adottare misure ablative.
Massime di principio
- Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre contenere una motivazione specifica sul 'periculum in mora'; la sua totale mancanza comporta l'annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni.
- Il 'periculum in mora' può essere desunto da elementi oggettivi (es. consistenza quantitativa o natura dei beni) o soggettivi (es. condotte che lascino fondatamente temere atti dispositivi), o da entrambi; non esiste un automatismo che giustifichi il sequestro senza analisi concreta.
- Il giudice del riesame può integrare una motivazione originaria soltanto se questa è presente in forma anche minima; non può supplire quando la motivazione è del tutto assente perché mancherebbe la materia da sottoporre al contraddittorio.
- I principi delle Sezioni Unite sono applicabili anche ai sequestri finalizzati a confische tributarie: la natura fiscale del titolo non esonera dall'obbligo motivazionale sul periculum.
- In caso di annullamento senza rinvio occorre disporre la restituzione dei beni sequestrati e comunicare il fatto al Procuratore generale in sede, secondo le previsioni procedurali (art. 626 c.p.p.).
- Nella fase cautelare il giudice deve esplicitare le ragioni che giustificano l'urgenza dell'adozione della misura ablativa rispetto allo svolgersi del processo; motivazioni generiche o meramente formali sono insufficienti.
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