Cassazione Penale, Sentenza n. 12884/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo di ricorso per cassazione basato sul difetto di motivazione: il ricorrente deduceva che la corte d'appello aveva omesso di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) senza valutare correttamente il valore delle cose sottratte e gli effetti del fatto, contestando la motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità (art. 591 c.p.p.), ritenendo che il motivo riproponesse ragioni già esaminate e rigettate in appello e mancasse di correlazione con le argomentazioni del giudice di merito. Quanto all'attenuante del danno lieve, la Corte ha riaffermato che, nel delitto di rapina, non è sufficiente il modesto valore economico del bene sottratto: occorre valutare anche gli effetti dannosi sulla persona offesa (es. lesioni, minacce gravi). Nel caso concreto l'appello aveva evidenziato che i beni non erano di valore modesto e che era stato usato un coltello con ferimento e minaccia di morte, giustificando la negazione dell'attenuante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno lieve, applicata al delitto di rapina, richiede non solo il modesto valore economico del bene sottratto ma anche che il pregiudizio complessivo sia di speciale tenuità; vanno considerati gli effetti sulla libertà e sull'integrità fisica e morale della vittima
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La norma è richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità: il motivo deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata, non può ignorare le argomentazioni del giudice di merito
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna dell'impugnante, in caso di ricorso manifestamente infondato, al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per liquidare in misura equitativa la somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- In caso di rapina, la richiesta dell'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva: non basta dimostrare il basso valore economico del bene sottratto, bisogna anche provare l'insussistenza o la limitatezza degli effetti lesivi sulla persona (assenza di violenza grave, lesioni o minacce rilevanti).
- Le decisioni del giudice di merito sull'apprezzamento dei fatti (valutazione del valore della refurtiva, dell'intensità della violenza, delle lesioni e delle minacce) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e mettere in relazione le censure con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità o la mancata correlazione con la motivazione del giudice di merito può determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato si rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso in cassazione.
- Quando si contesta la mancata concessione di un'attenuante, occorre documentare e argomentare in modo preciso sia il valore economico del bene sia l'assenza di effetti lesivi significativi sulla vittima, per contrastare la valutazione del giudice di merito.
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