Cassazione Penale, Ordinanza n. 10141/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, per omicidio volontario pluriaggravato commesso in danno di una persona offesa in occasione di un fatto risalente al 20 settembre 1988. In appello erano state escluse la recidiva e riconosciuta a entrambi gli imputati l'attenuante speciale della dissociazione attuosa, con determinazione della pena in dieci anni di reclusione ciascuno, a fronte della pena base dell'ergastolo. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, il ricorrente lamentava: 1) la mancata concessione dell'attenuante speciale nella sua massima estensione; 2) la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991, ritenuta non prevista al tempo del fatto; 3) la conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 4) il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. Ha osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sia la quantificazione della pena, comunque inferiore al medio edittale, sia il diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla censura sull'aggravante mafiosa, ha ritenuto il motivo privo di interesse attuale e concreto, poiché tale aggravante non era stata formulata in appello e, in ogni caso, non aveva inciso sulla determinazione della pena finale, già ridotta dall'ergastolo a dieci anni per effetto dell'attenuante speciale e del rito abbreviato. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni accessorie di legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante mafiosa è stata evocata dal ricorrente come non prevista all'epoca del fatto; la Corte ha ritenuto la censura priva di interesse concreto, osservando comunque che l'aggravante non aveva inciso sulla pena finale.
Le attenuanti generiche sono state negate dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
Richiamato implicitamente nella doglianza sulla comparazione e sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha reputato infondate le censure sulla pena.
Il giudizio abbreviato è indicato come rito definito in primo grado, con conseguente riduzione della pena rispetto all'ergastolo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o manifestamente infondati, specie quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo congruo delle ragioni della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti.
- La censura relativa a un'aggravante è priva di interesse concreto quando, anche se accolta, non potrebbe incidere sul trattamento sanzionatorio finale già determinato per altre ragioni autonome.
- La contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione se la decisione di merito risulta sorretta da motivazione adeguata e coerente.
- La richiesta di declaratoria di prescrizione non può essere accolta quando si fonda su un presupposto insussistente o comunque irrilevante ai fini del calcolo del termine estintivo, come nel caso in cui la censura sull'aggravante non abbia rilievo sulla pena concretamente irrogata.
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