Cassazione Penale, Ordinanza n. 03506/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato ed evasione aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto non potesse essere qualificato come furto in abitazione, perché la sottrazione sarebbe avvenuta nei locali di un ospedale, dunque in un luogo non riconducibile alla privata dimora richiesta dall'art. 624-bis c.p. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima doglianza si limitava a riproporre questioni già sollevate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, mentre la seconda censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e riproduceva criticamente le stesse doglianze già respinte; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché manifestamente infondato, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche logicamente coerente e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per affermare che il furto in abitazione presuppone la sottrazione in un luogo qualificabile come privata dimora secondo i requisiti richiesti dalla fattispecie.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione coerente e priva di vizi logici, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente argomentata.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale confronto determina inammissibilità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confronto con gli argomenti del giudice di secondo grado, è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso che si limita a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione, senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; se la motivazione del giudice di merito è coerente e adeguata, la scelta è insindacabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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