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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06677/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di due giorni e quindici giorni di arresto per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I fatti accertati consistevano nell'assenza dell'interessato dalla propria abitazione nelle notti del 17 e del 21 febbraio 2022, in violazione delle prescrizioni impostegli con decreto del Tribunale di Trapani. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva giustificazioni idonee a spiegare tali assenze; la Corte di cassazione richiama inoltre il diniego delle attenuanti generiche, motivato dal disvalore della condotta e dai precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che gli accertamenti delle forze dell'ordine fossero univocamente sfavorevoli alla posizione dell'imputato, che non aveva fornito alcuna giustificazione utile per l'assenza dalla propria abitazione nelle due notti contestate. Ha inoltre considerato corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, richiamando la funzione di tali attenuanti di adeguare la pena al caso concreto sulla base di specifiche situazioni fattuali non ravvisate nella specie. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale costituisce il fatto oggetto di condanna confermata in sede di legittimità, in base all'accertata assenza del soggetto dalla propria abitazione nelle date indicate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è supportata da accertamenti investigativi univoci e l'interessato non fornisce una giustificazione concreta e plausibile della propria condotta, il ricorso che contesti tale accertamento è destinato a essere dichiarato inammissibile o comunque respinto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi il disvalore della condotta e l'assenza di specifiche circostanze fattuali meritevoli di mitigazione; la mera invocazione in astratto delle attenuanti non è sufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiMisure di prevenzioneProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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