Cassazione Civile, Ordinanza n. 24525/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un consorzio di autotrasportatori aveva ottenuto l'ammissione al passivo di un credito di euro 41.357,72 per corrispettivi di trasporto, ma solo in via chirografaria. Con opposizione allo stato passivo chiedeva che il credito fosse ammesso in prededuzione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, sostenendo che i servizi resi riguardavano il trasporto di coils e altri prodotti dallo stabilimento siderurgico al porto, quindi prestazioni necessarie per la continuità dell'attività produttiva e per le finalità della procedura. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo non provati i presupposti della prededuzione: qualità di piccola o media impresa del creditore, natura e rilevanza delle prestazioni, funzionalità delle stesse alla prosecuzione dell'attività degli impianti essenziali, e ha escluso l'acquisizione d'ufficio della documentazione non specificamente richiesta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del procedimento e del decreto per violazione delle norme sul rito dell'opposizione allo stato passivo, lamentando che la trattazione si fosse svolta davanti al giudice relatore e non al collegio e che il tribunale avesse compiuto valutazioni estranee alla sua competenza; 2) nullità del decreto per motivazione apparente e violazione dell'art. 157 c.p.c., sostenendo che la ricostruzione del giudizio non corrispondeva agli atti e che il tema controverso fosse solo la prededucibilità, non il credito in sé; 3) violazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, insistendo sulla prededucibilità del credito e sull'omessa acquisizione d'ufficio delle fatture e degli altri documenti attestanti i trasporti eseguiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel rito dell'opposizione allo stato passivo la trattazione può svolgersi davanti al collegio o a uno dei suoi componenti delegato, senza necessità di applicare le regole del rito ordinario e senza che la mancata discussione collegiale integri nullità; ha inoltre precisato che la mancata contestazione in sede di verifica non determina ammissione automatica del credito in prededuzione, né preclude al tribunale di verificare d'ufficio i presupposti della prededuzione nel giudizio di opposizione. Ha respinto il secondo motivo, osservando che la motivazione del decreto era comprensibile, pertinente al thema decidendum e sufficiente, perché il tribunale si era limitato a verificare la prova dei presupposti di fatto della prededuzione e non aveva rimesso in discussione l'ammissione del credito in sé. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva chiarito se i documenti di cui lamentava l'omessa acquisizione fossero stati specificamente indicati nel ricorso introduttivo e prodotti nella precedente fase di verifica. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
La prededuzione prevista dalla norma richiede la concorrenza di tutti i presupposti di fatto indicati dalla disposizione; si tratta di norma eccezionale, da interpretare restrittivamente, perché altera l'ordine delle cause legittime di prelazione.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
La disposizione è richiamata come interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, ma non esonera dall'onere di provare i presupposti della prededuzione.
art. 99 legge fall.
Nel rito dell'opposizione allo stato passivo la trattazione può avvenire davanti al collegio o a un suo componente delegato; il modello processuale è speciale e non coincide con il rito ordinario.
artt. 93 e ss. legge fall.
In sede di verifica del passivo il principio di non contestazione non comporta ammissione automatica del credito, restando feri i poteri officiosi del giudice delegato.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera il divieto di nuove eccezioni proprio dell'appello, perché l'opposizione ha natura impugnatoria ma non è assimilabile all'appello.
Il richiamo è ritenuto inconferente, perché la censura riguardava in realtà la motivazione e non la sanatoria delle nullità processuali.
La censura di ultrapetizione è respinta implicitamente, poiché il tribunale si è limitato a verificare i presupposti della prededuzione senza alterare il thema decidendum.
art. 99, secondo comma, n. 4, legge fall.
L'opponente deve indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi; se mancano in atti, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio solo se la censura è specifica e i documenti risultano effettivamente prodotti nella fase precedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale deve verificare d'ufficio i presupposti legali della domanda di ammissione, anche quando la specifica contestazione non sia stata svolta nella fase di verifica; la mancata contestazione non produce ammissione automatica del credito né preclusioni sul punto.
- La prededuzione fondata su una disposizione speciale che altera l'ordine delle prelazioni ha natura eccezionale e richiede la prova rigorosa di tutti i presupposti richiesti dalla norma, senza possibilità di riconoscimento presuntivo o estensivo.
- Nel rito dell'opposizione allo stato passivo la trattazione davanti al giudice delegato o a un componente del collegio è compatibile con la disciplina speciale e non impone l'applicazione delle forme del rito ordinario civile.
- Il principio di non contestazione, nel processo fallimentare, opera solo sul piano della ricostruzione dei fatti allegati e non vincola il giudice quanto alla qualificazione giuridica del credito o alla verifica dei presupposti normativi della sua collocazione.
- La censura per omessa acquisizione di documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione quali documenti fossero stati specificamente dedotti e già prodotti nella fase di verifica.
- Una motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e affronta il nucleo della controversia; non è necessario che dia risposta analitica a tutte le allegazioni delle parti.
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