Cassazione Civile, Ordinanza n. 07184/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
Un ente proprietario di un suolo ha convenuto in giudizio una società per ottenere il rilascio di due aree interne al terreno, asseritamente occupate senza titolo. La società convenuta ha contestato la proprietà dell’attore e ha domandato in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione delle aree; in subordine, ha chiesto il rimborso delle spese per riparazioni straordinarie e miglioramenti, nonché la risoluzione del contratto di acquisto del suolo per inadempimento dell’ente venditore. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio e, al tempo stesso, la riconvenzionale subordinata sulle indennità. In appello la società è risultata soccombente. Con il ricorso per cassazione ha censurato: 1) l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui contestava la prova della proprietà dell’attore, per preteso giudicato interno; 2) la ritenuta rinuncia alle prove sull’usucapione per mancata reiterazione delle istanze al momento delle conclusioni; 3) l’individuazione inesatta del bene rivendicato e l’asserita extrapetizione nell’ordine di restituzione di aree diverse, oltre all’inclusione di una strada di accesso; 4) l’inammissibilità della domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione d’appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame sulla proprietà per asserito giudicato interno. Ha affermato che la titolarità del diritto azionato è elemento costitutivo della domanda e che la sua contestazione è mera difesa proponibile in ogni fase; inoltre, nella specie non si era formato alcun giudicato interno, poiché i motivi di appello investivano proprio la proprietà dell’attore e l’usucapione della società, rendendo non definitiva la statuizione sullo status proprietatis. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato interno presuppone una statuizione effettivamente coperta da definitività; non può ritenersi formato quando i motivi di appello investono il nucleo decisivo della titolarità del diritto azionato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per censurare la violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità basata su un errato giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le doglianze di nullità della sentenza o del procedimento, in particolare sulla gestione delle prove nella riconvenzionale di usucapione.
È la norma richiamata dalla ricorrente per contestare la corretta individuazione del bene oggetto di rivendica.
La cassazione della statuizione principale travolge, per dipendenza, le questioni e i capi consequenziali della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto.
- La contestazione della titolarità del diritto azionato integra una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, e la sua eventuale tardività o la contumacia non comportano non contestazione né spostano l’onere della prova.
- Il difetto di titolarità della posizione soggettiva può essere rilevato d’ufficio dal giudice se emerge dagli atti di causa.
- Il giudicato interno non si forma quando il capo della sentenza è logicamente e giuridicamente dipendente da questioni ancora specificamente investite dall’impugnazione; non è necessaria l’impugnazione di un capo subordinato se la sua sorte dipende dall’accoglimento o dal rigetto delle censure principali.
- Quando viene cassata la statuizione presupposta, restano assorbite le censure che investono capi della decisione logicamente dipendenti dalla prima.
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