Cassazione Civile, Ordinanza n. 10479/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
Un soggetto aveva conferito a una nipote una procura ad operare sul proprio conto corrente e, successivamente, una procura generale, poiché risiedeva all'estero e non seguiva direttamente i propri affari in Italia. In seguito aveva agito in giudizio sostenendo che la delegata avesse operato sul patrimonio, in particolare sul conto corrente, senza rispettare le indicazioni ricevute e senza autorizzazione, chiedendo la condanna alla resa del conto e alla restituzione delle somme eventualmente impiegate per finalità estranee all'incarico, deducendo anche la revoca del mandato in data anteriore. La nipote si era difesa affermando di aver agito entro i limiti della procura e che spettasse al rappresentato provare l'esistenza di operazioni non autorizzate. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la delegata ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia sull'effetto di una delega bancaria che, a suo dire, avrebbe contenuto una ratifica preventiva e una liberazione dell'operato della delegata; (2) omessa pronuncia e confusione tra procura e mandato, sostenendo che l'atto fosse solo unilaterale e non fonte di obblighi di rendiconto; (3) violazione degli artt. 1711 e 1713 c.c., per avere il giudice di merito invertito l'onere della prova ponendo a carico della delegata la dimostrazione delle attività non autorizzate; (4) omesso esame del medesimo fatto relativo alla pretesa ratifica preventiva contenuta nella delega bancaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia e l'omesso esame, rilevando che la Corte d'appello aveva in realtà esaminato la delega bancaria e l'aveva correttamente considerata irrilevante ai fini dell'esonero dall'obbligo di rendiconto, perché l'atto era rivolto alla banca e serviva solo a esonerare quest'ultima da verifiche sui poteri rappresentativi, senza equivalere ad autorizzazione preventiva di qualunque operazione del delegato. Ha inoltre confermato la qualificazione del rapporto come mandato, desumibile dal conferimento e dal concreto esercizio della procura in assenza di allegazioni incompatibili, con conseguente obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. Infine ha affermato che, in presenza di azione di rendiconto, grava sul mandatario l'onere di provare non solo le somme incassate e gli esborsi, ma anche le modalità di esecuzione dell'incarico e gli elementi utili a valutare la correttezza della gestione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mandatario, quando il rapporto viene qualificato come mandato, ha l'obbligo di rendere il conto dell'attività svolta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'esecuzione dell'incarico.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del mandato; la Corte lo considera nel quadro dell'obbligo di rendiconto, respingendo la tesi dell'inversione dell'onere probatorio.
Unitamente all'art. 1176 c.c. individua i criteri di buona amministrazione e di condotta cui deve conformarsi il mandatario nell'esecuzione dell'incarico.
È richiamato come parametro di diligenza e corretta gestione dell'incarico da parte del mandatario.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il conferimento di una procura e il suo concreto esercizio possono essere qualificati come mandato, salvo che risultino allegazioni specifiche e compatibili con una diversa figura gestoria o rappresentativa.
- Quando il rapporto è qualificato come mandato, l'obbligo di rendiconto grava sul mandatario per legge e non può essere eluso invocando genericamente la natura unilaterale della procura.
- L'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta un controllo anche sulle modalità di esecuzione dell'incarico, sicché il mandatario deve provare non solo le somme movimentate, ma anche le ragioni degli esborsi e gli elementi utili a valutare correttezza, finalità e diligenza della gestione.
- Una dichiarazione resa alla banca per liberarla dalle verifiche sui poteri rappresentativi non vale di per sé come autorizzazione preventiva e generalizzata delle operazioni del delegato, né esonera quest'ultimo dal rendiconto verso il rappresentato.
- Le censure di omessa pronuncia o omesso esame non sono fondate quando il giudice di merito abbia in realtà affrontato la questione, pur rigettandola nel merito.
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