Cassazione Civile, Ordinanza n. 19454/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)
La controversia
Una ditta individuale aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo; il tribunale competente aveva dichiarato inammissibile la proposta senza contestualmente emettere sentenza di fallimento. Avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo, che la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile richiamando l'art. 162 l. fall. La parte istante ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 26 l. fall., assumendo che il reclamo dovesse ritenersi ammissibile ai sensi di tale disposizione; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 99 l. fall. e 111 Cost., per avere partecipato al giudizio un magistrato asseritamente incompatibile; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 160 l. fall. e 2135 c.c., sostenendo la natura commerciale dell'attività svolta. Il ricorso risultava notificato al presidente pro tempore del tribunale, soggetto privo di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente che il provvedimento impugnato fosse un semplice decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo ex art. 162 l. fall., privo di carattere decisorio e quindi non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite, tale decreto non decide diritti soggettivi nel contraddittorio tra le parti e non è idoneo al giudicato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere l'ammissibilità del reclamo, ma la Corte non ne ha accolto la lettura perché ha ritenuto comunque non ricorribile in cassazione il decreto impugnato.
Il decreto di inammissibilità della proposta concordataria emesso ai sensi di tale norma, se non seguito da sentenza di fallimento, non ha carattere decisorio e non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Era richiamato come parametro di censura per la dedotta incompatibilità di un magistrato, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione è escluso quando il provvedimento non abbia natura decisoria e non sia idoneo al giudicato.
Era richiamato per contestare la valutazione sulla natura dell'attività svolta; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito.
Era richiamato per sostenere la natura commerciale dell'attività; la Corte non ha deciso sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass., Sez. U, n. 27073/2016
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il decreto di inammissibilità della proposta di concordato o di revoca dell'ammissione, senza fallimento consequenziale, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Massime di principio
- Il decreto con cui il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo, se non accompagnato dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è decisivo verificare se il provvedimento impugnato decida su diritti soggettivi nel contraddittorio tra le parti e sia idoneo al giudicato; in difetto, il rimedio è inammissibile.
- La notificazione del ricorso a un soggetto privo di legittimazione passiva non sana l'inammissibilità derivante dalla non impugnabilità del provvedimento.
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