Cassazione Civile, Ordinanza n. 24171/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico d'ufficio)
La controversia
Nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 relativo al compenso liquidato a un consulente tecnico d'ufficio nominato in una controversia tra due soggetti privati, gli opponenti contestavano che fosse stato riconosciuto un compenso per attività svolte dopo la scadenza del termine per il deposito della relazione, sostenendo che il ritardo del consulente fosse tale da imporre una ulteriore riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002. Inoltre censuravano la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, assumendo che il consulente, risultando soccombente nell'opposizione, avrebbe dovuto essere condannato alle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto corretta la riduzione del compenso a tempo per le attività svolte in ritardo, osservando che la disciplina dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 non impone, in ogni caso, l'ulteriore riduzione di un terzo quando il compenso sia liquidato a tempo e sia possibile remunerare le attività effettivamente rese, nei limiti del termine assegnato e del numero massimo di vacazioni computabili; nel caso concreto il ritardo era stato solo in parte imputabile al consulente, essendo dipeso anche dall'emergenza sanitaria, dalla complessità delle indagini e dalla mediazione. Sul secondo motivo ha affermato che nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non si può parlare di soccombenza del consulente nel senso prospettato dai ricorrenti, perché il procedimento ha natura unitaria e devolutiva e la regolazione delle spese va effettuata complessivamente; poiché l'ordinanza aveva comunque ridotto la somma richiesta/liquidata, il consulente non poteva essere considerato soccombente in senso utile a escludere la compensazione delle spese. È stato quindi confermato il provvedimento impugnato e, non avendo le controparti svolto difese, non sono state liquidate spese in cassazione. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice
la riduzione di un terzo del compenso non opera automaticamente in ogni ipotesi di ritardo, ma va coordinata con la natura del compenso liquidato a tempo e con la possibilità di remunerare le attività tempestivamente o comunque validamente svolte
la regolazione delle spese può essere oggetto di compensazione nei limiti consentiti dalla disciplina processuale; non ricorre soccombenza del consulente nelle modalità prospettate dai ricorrenti
il giudice non può superare la somma richiesta nella liquidazione del compenso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
costituisce il parametro per il contributo unificato richiamato ai fini dell'ulteriore importo
Massime di principio
- Quando il compenso del consulente tecnico d'ufficio è liquidato a tempo, il ritardo nel deposito della relazione non comporta automaticamente la perdita integrale o la drastica riduzione del compenso: occorre verificare quali attività siano state effettivamente svolte, quali rientrino nel termine assegnato e quale parte del ritardo sia imputabile al consulente.
- La riduzione di un terzo prevista dalla disciplina del compenso degli ausiliari non va applicata in modo meccanico alle prestazioni remunerate a tempo se ciò finirebbe per escludere la remunerazione di attività comunque utilmente rese; la norma va letta in modo coerente con il criterio delle vacazioni e con il limite massimo di quelle computabili nel periodo assegnato.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, la controversia ha natura unitaria e devolutiva: il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, nei limiti della somma richiesta, e regolare le spese in modo unitario secondo il principio di soccombenza complessivo.
- L'accoglimento solo quantitativo e parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza; tale figura richiede una pluralità di domande contrapposte o un parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi.
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