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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30461/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il ricorso per cassazione è stato formulato per vizio di motivazione: il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe respinto i motivi di gravame con una motivazione incompleta, limitandosi a un rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, invece di svolgere una autonoma e adeguata giustificazione. Dal testo emerge che in appello il thema decidendum era circoscritto alla sola mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse invece adeguatamente motivata con argomentazioni proprie sulla sola questione devoluta in appello, senza ricorrere a meri richiami alla decisione di primo grado. Le doglianze sono state giudicate generiche e non confrontate con le ragioni effettive della decisione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Disposizione posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto sostanziale, ma indica che l'imputato è stato ritenuto responsabile di tale illecito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità non non colpevole esclusa.

  • Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456-01

    Richiamata per il principio secondo cui nel giudizio di cassazione integra motivo di aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando è aspecifico, cioè quando non si confronta in modo effettivo con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • La mera riproposizione di censure generiche o assertive, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza gravata, non consente il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • La motivazione della decisione d'appello è sufficiente quando, nei limiti del devoluto, affronta la questione con argomentazioni proprie; non è necessario un rinvio integrale alla sentenza di primo grado se la ratio decidendi è autonoma e intellegibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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