Cassazione Civile, Ordinanza n. 17058/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'espropriazione di un terreno occupato per lavori ferroviari e poi ablato con decreto prefettizio. In appello erano state rideterminate l'indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima, con ordine di deposito delle differenze dovute presso la Cassa Depositi e Prestiti e condanna del consorzio a manlevare l'ente espropriante. Il ricorso per cassazione del consorzio si fondava su tre censure: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva nell'opposizione alla stima, sostenendo che l'unico soggetto tenuto a resistere fosse l'ente espropriante e che la convenzione con il concessionario non potesse incidere nei rapporti esterni con l'espropriato; 2) erronea qualificazione del terreno come edificabile, nonostante la destinazione a parcheggio pubblico e l'asserita inedificabilità; 3) nullità della sentenza e del procedimento per avere ritenuto ammissibile la domanda di garanzia/rivalsa proposta dall'ente espropriante contro il consorzio, benché indeterminata e inammissibile nel giudizio di opposizione alla stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della legittimazione passiva e dell'ammissibilità della garanzia impropria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, esclusa una concessione traslativa, l'obbligo di pagamento delle indennità gravasse solo sull'ente beneficiario dell'espropriazione e che la domanda di garanzia proposta nel giudizio di opposizione alla stima fosse inammissibile.
Norme richiamate
è richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo
è richiamato quale parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il secondo motivo
è richiamato nel terzo motivo come norma processuale la cui violazione avrebbe comportato nullità della sentenza e del procedimento
sono richiamati in relazione alla legittimazione passiva e alla determinazione dell'indennità nell'opposizione alla stima
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza della convenzione nei rapporti esterni con l'espropriato
richiamati nel primo motivo in tema di legittimazione e interesse ad agire/resistere
richiamati nel primo motivo in relazione alla chiamata in causa, al thema decidendum e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 5 bis, comma 3, D.L. n. 333/1992 conv. in L. n. 359/1992
richiamato nel secondo motivo per la determinazione del criterio indennitario del terreno espropriato
DM n. 1444/1968
richiamato nel secondo motivo sulla disciplina urbanistica rilevante ai fini della edificabilità
artt. 39, 40 e 41 L. 2359/1865
richiamati nel secondo motivo in materia di criterio di stima dell'indennità di espropriazione
artt. 164, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamati nel terzo motivo per la dedotta nullità della domanda di garanzia per indeterminatezza
art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo con riguardo ai requisiti di contenuto della domanda
richiamati nel terzo motivo come base della dedotta nullità processuale
richiamato nel terzo motivo in tema di nullità della sentenza e del procedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il soggetto legittimato passivo è di regola il beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablatorio; un diverso soggetto risponde solo se una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna gli abbia trasferito il potere di compiere in nome proprio le attività espropriative e l'assunzione dei relativi oneri.
- Non è sufficiente, per spostare la legittimazione passiva dall'ente beneficiario al concessionario/esecutore dei lavori, un mero accordo interno o un incarico a svolgere attività preparatorie o a chiedere gli atti del procedimento: occorre una concessione traslativa o un affidamento che attribuisca anche il potere di agire in nome proprio.
- Nel giudizio di determinazione della giusta indennità di esproprio, la domanda di garanzia o rivalsa del concedente verso il concessionario è inammissibile quando introduca questioni interne tra i due soggetti estranee alla quantificazione dell'indennità e idonee ad allungare il rito.
- L'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato opera quando il convenuto lo chiami in causa deducendo che quel terzo è il vero soggetto tenuto a rispondere della pretesa azionata; tale meccanismo non implica però, di per sé, una responsabilità solidale tra convenuto e terzo, che va distinta dall'eventuale garanzia interna.
- In materia espropriativa, una volta esclusa la concessione traslativa, l'obbligo di pagamento delle indennità resta in capo al solo beneficiario dell'espropriazione, mentre il soggetto delegato o concessionario non può essere condannato in via solidale nei confronti dell'espropriato per il solo fatto di aver curato la procedura.
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