Cassazione Civile, Ordinanza n. 03382/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente aveva presentato domanda di transito nei ruoli regionali del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi della L. n. 36/2004, sostenendo che il trasferimento fosse stato disposto con ingiustificato ritardo dalle amministrazioni competenti. Secondo la sua tesi, se il transito fosse stato effettuato tempestivamente, l'inquadramento avrebbe dovuto essere determinato sulla base della disciplina vigente al momento della domanda e del passaggio, con attribuzione della qualifica di Brigadiere e delle conseguenti differenze retributive, anziché con l'inquadramento in una categoria inferiore. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 4, comma 7, L. n. 36/2004, 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006 e 3 e 5 D.M. 5 luglio 2005, assumendo che l'equiparazione tra qualifiche statali e regionali dovesse essere compiuta subito, con salvezza dello stato giuridico ed economico e dell'anzianità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 201/1995, dell'art. 77 L.R. n. 16/1996 e della L.R. n. 41/1985, sostenendo che l'equiparazione tra vice-sovrintendente/vice-brigadiere e brigadiere aveva portata generale e non limitata ai soli fini pensionistici, e che quindi il suo inquadramento avrebbe dovuto essere più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato l'inquadramento del dipendente sulla base della disciplina sopravvenuta della L.R. n. 4/2007, applicandola retroattivamente a un passaggio che doveva invece essere regolato dalla disciplina vigente al momento in cui si erano perfezionati i presupposti del transito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Censura di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento di entrambi i motivi di ricorso.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Le motivazioni di precedenti ordinanze sono richiamate per relationem.
art. 4, comma 7, L. n. 36/2004
Prevede la facoltà del personale del Corpo forestale dello Stato di chiedere il transito, a domanda, nei ruoli forestali della regione ove presta servizio, nei limiti consentiti dalle normative regionali e con criteri stabiliti da provvedimento attuativo.
art. 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006
Autorizza l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nei posti vacanti del ruolo regionale, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute.
art. 4, comma 7, L.R. Sicilia n. 9/2006
Fa salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento e disciplina il relativo trattamento.
art. 3, D.M. 5 luglio 2005
Parte dei criteri attuativi del passaggio, richiamati dal ricorrente e dalla Corte come riferimento normativo.
art. 5, D.M. 5 luglio 2005
Parte dei criteri attuativi del passaggio, richiamati dal ricorrente e dalla Corte come riferimento normativo.
Ha ricondotto il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia e contiene una tabella di comparazione dei gradi.
art. 77, L.R. n. 16/1996
Prevede l'equiparazione tra vice-brigadiere del Corpo forestale dello Stato e brigadiere del Corpo forestale della Regione Sicilia, ma la Corte d'appello l'aveva ritenuta limitata ai soli fini dell'indennità mensile pensionabile.
art. 42, L.R. n. 41/1985
Richiamato per indicare il limitato ambito dell'equiparazione ai fini dell'indennità mensile pensionabile.
art. 5, L.R. n. 10/2000
Usato dalla Corte quale parametro per l'inquadramento del personale regionale nella disciplina vigente all'epoca del transito.
L.R. n. 4/2007
Disciplina successiva del Corpo forestale regionale, ritenuta non applicabile retroattivamente all'inquadramento del personale transitato a domanda prima della sua entrata in vigore.
D.P.Reg. 20 aprile 2007
Ha disciplinato competenze e corrispondenze tra qualifiche regionali e statali, ma la Corte ha escluso che potesse regolare retroattivamente il transito già perfezionato.
artt. 3, 97 e 36 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno della tesi di un inquadramento più favorevole, ma non posti a base della decisione di accoglimento.
Massime di principio
- Nel passaggio, a domanda, di personale da un'amministrazione statale a una regionale, l'inquadramento deve essere determinato sulla base della disciplina vigente quando si sono realizzati i presupposti legali del transito, non sulla base di norme sopravvenute.
- Se la normativa regionale consente il transito nei ruoli e indica le qualifiche equivalenti, il criterio di corrispondenza va ricostruito in relazione alle declaratorie professionali e ai parametri allora vigenti, valorizzando il contenuto professionale delle posizioni a confronto.
- La conservazione dello stato giuridico ed economico del dipendente transitato opera secondo la disciplina applicabile al momento dell'inquadramento e impedisce di applicare retroattivamente regole successive più favorevoli o più restrittive.
- Le tabelle o le norme di equiparazione successive non possono essere usate per rideterminare l'inquadramento di chi abbia maturato il diritto al transito in un quadro normativo anteriore, salvo che la legge preveda espressamente una retroazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una disciplina successiva non applicabile ratione temporis, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
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