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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04691/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una procedura di occupazione d'urgenza ed espropriazione di terreni destinati alla realizzazione di opere viarie pubbliche. Dopo un lungo contenzioso in tema di determinazione dell'indennità, il giudice di rinvio ha fissato l'indennità complessiva in euro 154.386,00, qualificando il suolo come non edificabile, ritenendo il vincolo urbanistico di viabilità e sosta come conformativo e quindi escludendo l'applicazione della maggiorazione prevista per le aree edificabili. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi sostanzialmente coincidenti, articolando quattro censure principali: 1) violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e delle norme espropriative, sostenendo che il vincolo urbanistico dovesse essere qualificato come espropriativo e che il bene dovesse essere considerato edificabile; 2) violazione dell'art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001 e del principio di unicità dell'indennità, perché, a loro dire, la stima del Comune era molto inferiore al valore di mercato e andava applicata la disciplina propria delle aree edificabili; 3) richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo che il sistema interno e la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi sarebbero incompatibili con l'art. 1 Protocollo CEDU; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese, nonostante la maggiore indennità liquidata rispetto all'offerta comunale. Un secondo gruppo di ricorrenti ha inoltre dedotto la propria legittimazione quale erede di altro avente diritto, ma una parte di essi ha rinunciato al giudizio e una ricorrente è risultata priva di prova della qualità ereditaria e non parte nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dei ricorrenti che avevano proposto le censure sul merito dell'indennità, ritenendo infondati o inammissibili i motivi: ha confermato che il vincolo urbanistico era conformativo e che il terreno doveva essere considerato non edificabile; ha quindi escluso l'applicazione della disciplina dell'art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001, riservata alle aree edificabili; ha ritenuto infondata la richiesta di pregiudiziale comunitaria, ribadendo che la CEDU non è direttamente applicabile dal giudice comune come diritto dell'Unione e che il sistema interno non è mutato dopo il Trattato di Lisbona; ha infine giudicato corretta la compensazione delle spese, in presenza di soccombenza reciproca valutata globalmente. Quanto alle posizioni individuali, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti di tre ricorrenti che avevano rinunciato, con compensazione delle spese; ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ricorrente per mancata prova della qualità di erede e per non essere stata parte del giudizio di rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti e della ricorrente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    non fonda la diretta applicabilità da parte del giudice comune nel sistema interno; la tutela indennitaria resta regolata dai principi costituzionali e dalla disciplina nazionale interpretata in modo conforme, nei limiti della distinzione tra diritto UE e diritto convenzionale.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale tra quelle asseritamente violate nel ricorso, senza accoglimento della censura.

  • artt. 9, 32 e 37 del d.P.R. 327/2001

    le norme sono richiamate per contestare la qualificazione del vincolo e la quantificazione dell'indennità; la Corte esclude l'applicabilità dell'art. 37, comma 2, perché il terreno è stato ritenuto non edificabile.

  • art. 40 d.P.R. 327/2001

    invocato dai ricorrenti nel motivo subordinato, ma la censura è stata respinta.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001

    si applica solo alle espropriazioni di aree edificabili; non opera quando il suolo è qualificato come non edificabile per vincolo conformativo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ritenuta corretta in presenza di soccombenza reciproca valutata all'esito globale del processo.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel dedotto contrasto con il sistema CEDU, ma senza accoglimento della questione.

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato nel dedotto contrasto con il sistema CEDU, ma senza accoglimento della questione.

  • art. 392 c.p.c.

    disciplinava la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 391 c.p.c.

    applicato alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti delle parti che hanno rinunciato al ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il contributo unificato დამატivo è dovuto nei casi di rigetto o inammissibilità, non in caso di rinuncia al ricorso.

  • art. 42, secondo comma, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della proprietà e della sua conformazione legale in funzione sociale.

  • art. 42, terzo comma, Cost.

    evocato quale base costituzionale dell'indennità di espropriazione.

  • art. 117 Cost.

    indicato come parametro di ingresso del diritto convenzionale nell'ordinamento interno.

  • art. 11 Cost.

    richiamato per distinguere il meccanismo di ingresso del diritto dell'Unione europea rispetto alla CEDU.

  • art. 24 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.

  • art. 111 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.

  • art. 234 Trattato CE

    invocato per chiedere la pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma ritenuto non pertinente alla CEDU.

  • art. 6 del Trattato sull'Unione europea

    richiamato per spiegare la posizione della Carta di Nizza e dei diritti fondamentali nell'ordinamento UE.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione, la qualificazione del vincolo urbanistico deve distinguere tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all'esproprio: i primi incidono sulla stima del bene e si applicano quando la pianificazione zonizza il territorio in base a caratteristiche generali, mentre i secondi, essendo specifici e localizzati su beni determinati per la realizzazione di un'opera pubblica, vanno ignorati nella stima.
  • L'indennità di espropriazione per area edificabile presuppone che il bene sia effettivamente edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'esproprio; se il terreno è qualificato come non edificabile per effetto di un vincolo conformativo, non si applica la disciplina propria delle aree edificabili.
  • Il giudice di merito non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e può motivatamente discostarsene, purché la valutazione sia coerente con i principi di diritto applicabili e sorretta da adeguata motivazione in fatto.
  • La CEDU non è direttamente applicabile dal giudice comune come fonte dell'Unione europea: il diritto convenzionale entra nell'ordinamento tramite l'art. 117 Cost., e il giudice deve prima cercare un'interpretazione conforme del diritto interno, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo se tale interpretazione non sia possibile.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutato globalmente l'esito del processo, ricorra una soccombenza reciproca effettiva; non viola il principio di soccombenza se una parte risulta vittoriosa solo sul piano economico ma soccombente su una questione centrale della lite.
  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio nei confronti del rinunciante, con compensazione delle spese se accettata dalla controparte; la maggiorazione del contributo unificato non si applica a tale ipotesi.
  • La legittimazione successoria processuale deve essere allegata e provata: chi agisce come erede ma non era parte del giudizio di rinvio e non dimostra la propria qualità ereditaria incorre in inammissibilità rilevabile d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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