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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04808/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato dichiarato responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa. Si deducono due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione; il primo motivo lamenta anche la mancata assunzione di una prova decisiva, indicata però in modo non specificato. In sostanza, le doglianze mirano a ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una diversa valutazione della rilevanza delle prove rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della rilevanza delle fonti di prova, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo logicamente corretto la responsabilità, richiamando la configurabilità della truffa e il consapevole concorso del ricorrente nella sua consumazione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La sentenza richiama il reato di truffa e afferma che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente ravvisato la sua configurabilità.

  • art. 110 c.p.

    Il fatto è descritto come truffa in concorso; la Corte valorizza il consapevole concorso del ricorrente nella consumazione del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva sono state considerate, nella sostanza, come richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze processuali o una diversa ponderazione della prova, perché ciò comporta un sindacato di merito precluso.
  • La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva deve essere specifica; una doglianza generica, che in realtà miri a una rivalutazione del compendio probatorio, è inammissibile.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e fondi la responsabilità su argomenti giuridici e fattuali corretti.
  • Nel concorso nel reato di truffa è sufficiente che la motivazione di merito espliciti la consapevolezza della partecipazione dell'imputato alla consumazione del fatto per sostenere la declaratoria di responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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