Cassazione Penale, Sentenza n. 15658/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019, contestando: 1) la mancanza del requisito del dolo specifico ossia l'intenzione di conseguire indebitamente il reddito di cittadinanza mediante la falsa attestazione di residenza in Italia da almeno dieci (poi cinque) anni; 2) l'insufficienza probatoria e la non rilevanza del certificato storico di residenza per dimostrare la mancata presenza quinquennale; 3) l'inammissibilità originaria della domanda per carenza di sottoscrizione e documento d'identità, che renderebbe la domanda formalmente incapace di produrre effetti ingannevoli; 4) vizio di motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la dichiarazione di residenza era falsa e funzionale a ottenere il beneficio, avendo il certificato storico comunale indicato l'ingresso in Italia il 03/11/2017, insufficiente a raggiungere la soglia quinquennale richiesta alla data della domanda (11/08/2020). La Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di determinate formalità (sottoscrizione digitale/autografa) perché l'istanza, pur irregolare, non risultava inesistente e poteva produrre effetti idonei a realizzare il reato; ha inoltre richiamato il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, sottolineando l'onere della parte di allegare/documentare le risultanze che si ritengono travisate. Conseguentemente è stato confermato l'afflittivo (pena di 1 anno e 4 mesi e spese) e disposto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modificazioni in l. 28 marzo 2019, n. 26
Sanziona penalmente la non veridicità delle dichiarazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o superiore; applicata anche quando la falsa dichiarazione è contenuta in istanze telematiche o moduli non sottoscritti nelle forme tecniche richieste, purché l'atto abbia prodotto effetti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 31/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che richiedeva dieci anni di residenza, confermando che il requisito rilevante è la residenza di almeno cinque anni; la Corte di cassazione ha tenuto conto di questa interpretazione nel valutare la non sussistenza del requisito della residenza quinquennale della ricorrente.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 e 38
Regolano l'autocertificazione e le modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni. La Corte ha rilevato che la normativa sulle autocertificazioni non esclude la rilevanza penale della falsa dichiarazione contenuta nella modulistica per ottenere benefici, e che l'assenza di particolari forme formali non esclude automaticamente la responsabilità penale se l'istanza ha prodotto effetti.
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 65, comma 1
Disciplina modalità di sottoscrizione digitale; la Corte ha confermato che l'irregolarità della sottoscrizione non determina l'inesistenza dell'istanza e non impedisce di per sé la configurabilità del reato quando l'atto ha avuto efficacia pratica.
art. 479 c.p. (falso ideologico) e principi di giurisprudenza delle Sezioni Unite
Si è richiamato il principio secondo cui il reato di falso può sussistere anche in caso di atto invalido purché non inesistente; quindi un atto formalmente irregolare ma idoneo a produrre effetti può integrare il reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione utilizzati (violazione di legge ed vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate per mancata allegazione di documenti e per congrua motivazione di merito.
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen. e principio di autosufficienza del ricorso
Impone l'onere per il ricorrente di indicare o allegare gli atti ritenuti travisati in cassazione; la Corte ha escluso censure generiche prive di materiale probatorio a sostegno.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di referto delle spese del procedimento a carico della parte soccombente in cassazione; applicato nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 7 d.l. 4/2019 richiede che la falsa dichiarazione sia funzionale a ottenere un beneficio non spettante o superiore; la prova dell'intento e della concretezza dell'illecito si fonda sulla valutazione delle risultanze documentali.
- Un certificato storico di residenza che attesti ingresso/immigrazione in una data incompatibile con il requisito temporale per il beneficio può essere elemento decisivo per ritenere la falsità della dichiarazione.
- La mancanza di sottoscrizione formale o di specifiche formalità tecniche nella presentazione telematica non esclude automaticamente la responsabilità penale quando l'istanza, pur irregolare, abbia prodotto effetti idonei a conseguire il beneficio; si distingue atto inesistente (nessun effetto) da atto invalido o irregolare (può avere effetti).
- In cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: allegare o indicare puntualmente gli atti e le prove che si ritengono travisate; censure generiche e non documentate sono inefficaci.
- In caso di doppia conforme (conferma della sentenza di primo e secondo grado), la motivazione delle due decisioni si integra formando un unico corpo argomentativo, rendendo più stringente l'onere difensivo di confrontarsi con entrambe le decisioni.
- Le questioni inerenti all'elemento intenzionale (dolo) spesso implicano valutazioni di merito e, salvo evidente vizio logico-giuridico, non sono agevolmente rivedibili in sede di legittimità senza la puntuale produzione probatoria da parte della difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15847/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15872/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15887/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15655/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15656/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →