Cassazione Civile, Ordinanza n. 23674/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro l'ex presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, ritenuto responsabile di mala gestio per non aver tenuto regolarmente la contabilità e per non aver convocato l'assemblea dopo la perdita integrale del capitale sociale, con conseguente prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento. Il tribunale aveva condannato l'amministratore al risarcimento dei danni, liquidandoli in una somma corrispondente al passivo fallimentare; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2697, 2709, 2043 e 1218 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., oltre a nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che la liquidazione del danno sulla base del passivo fallimentare fosse illegittima perché attribuiva a lui anche perdite anteriori alla sua nomina e comunque svincolate dalle condotte a lui imputate, in difetto di prova del nesso causale tra i suoi inadempimenti e il pregiudizio lamentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui censuravano il criterio di liquidazione del danno adottato dai giudici di merito, perché il danno non può essere automaticamente parametrato al passivo fallimentare né, a maggior ragione, ai soli crediti ammessi al passivo, senza verificare in concreto quali pregiudizi siano causalmente riconducibili alle specifiche condotte dell'amministratore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova: spetta all'attore allegare e provare gli specifici inadempimenti e il nesso causale con il danno.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza la necessità di una prova specifica e non di un dato contabile incontrollato.
Richiamato nel motivo di ricorso; la responsabilità risarcitoria richiede l'accertamento del nesso causale tra condotta e danno.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che il risarcimento presuppone un inadempimento causalmente efficiente rispetto al pregiudizio.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro causale.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro causale.
Cita la mancata convocazione dell'assemblea per assumere i provvedimenti conseguenti alla perdita del capitale sociale.
Richiamato nel passaggio che esclude la sufficienza della sola mancanza di contabilità a fondare la prova del danno.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro l'amministratore, il danno risarcibile deve essere individuato in relazione agli specifici inadempimenti allegati e provati, così da verificare il nesso causale tra condotta e pregiudizio.
- La mancanza, l'incompletezza o l'inintellegibilità delle scritture contabili non giustifica di per sé la liquidazione del danno in misura corrispondente al deficit fallimentare o al passivo ammesso; tale criterio non è automatico né sostitutivo della prova del danno.
- Il criterio della differenza tra attivo e passivo può essere utilizzato solo come parametro equitativo residuale, quando sia oggettivamente impossibile ricostruire analiticamente il danno e il giudice spieghi le ragioni di tale impossibilità e la plausibilità del ricorso a quel parametro nel caso concreto.
- L'onere di allegare e provare le condotte astrattamente causative del danno resta in capo all'attore; il deficit documentale non può, da solo, ribaltare tale onere né supplire alla prova del rapporto eziologico.
- Quando la condotta dell'amministratore non è temporalmente prossima all'insolvenza o al fallimento, il giudice deve motivare in modo particolarmente rigoroso la riconducibilità del dissesto a quella condotta e la scelta del criterio equitativo di quantificazione.
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