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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16204/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsa attestazione) contestando: 1) la mancanza del dolo perché la firma è stata apposta su un modulo prestampato ritenuto poco chiaro; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato recupero della pena detentiva in pecuniaria; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. I fatti di causa: autocertificazione per il rinnovo della patente nautica del 6/05/2016 con dichiarazione di possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del d. n.146/2008, mentre l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) dal 27/01/2016 e aveva numerose condanne precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha ritenuto infondato il primo motivo rilevando che il modulo era chiaro e la dichiarazione mendace aveva rilevanza penale ai sensi dell'art. 483 c.p.; ha giudicato generici e privi di elementi concreti gli altri motivi (art. 131-bis, conversione della pena, attenuanti). Conseguentemente è confermata la condanna (pena di mesi tre di reclusione già inflitta in sede di merito) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La norma punisce chi attesti falsamente in atto destinato a provare la verità; il privato che rende false attestazioni su stati e qualità personali indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000 risponde ai sensi di questo articolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto la domanda generica e priva di concreti elementi di valutazione della personalità e delle condizioni richieste per applicarla.

  • art. 46 DPR 445/2000

    "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa"

    L'art. 46 elenca gli stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati; la Corte ricorda che dichiarare il falso su tali elementi integra responsabilità penale per falsa attestazione.

  • art. 76 DPR/D.lgs. 445/2000

    "incrimina chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo T.U."

    L'art. 76 richiama sanzioni e rinvia, ai fini penali, all'art. 483 c.p. per le autodichiarazioni mendaci in atti destinati a provare la verità; la Corte ne trae il collegamento tra dichiarazione mendace e fattispecie penale.

  • art. 37 decreto n. 146 del 2008

    Indica i requisiti morali per il rilascio/rinnovo della patente nautica: la Corte ha ritenuto che dichiarare falsamente il possesso di tali requisiti costituisca falsa attestazione quando l'interessato sia in realtà destinatario di misure di prevenzione.

Massime di principio

  • La firma o autocertificazione su modulo prestampato non esclude il dolo: se il contenuto è chiaro e l'interessato è nelle condizioni per comprendere, la falsa dichiarazione integra l'art. 483 c.p.
  • La difficoltà o confusione rispetto al modulo può assolvere solo se esiste un concreto e provato nesso colposo; l'obbligo di verifica personale della verità nelle autodichiarazioni è stringente.
  • Le dichiarazioni circa condanne e misure di prevenzione (art. 46 DPR 445/2000, lett. aa)) hanno particolare rilievo: la mendacità su tali fattispecie è frequentemente ricondotta a falsa attestazione penale.
  • Per ottenere il beneficio di non punibilità ex art. 131-bis o conversioni/attenuanti è necessario indicare elementi concreti e specifici della personalità o della situazione oggettiva che giustifichino la misura; deduzioni generiche sono inidonee.
  • In sede di impugnazione, la mera contestazione formale della motivazione senza allegare elementi nuovi o specifici difficilmente riesce a ribaltare la valutazione di merito, soprattutto se la personalità dell'imputato è ritenuta negativamente rilevante.

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